F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 54/C del 21/05/2007 1. RICORSO U.S. GROSSETO F.C. S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE INFLITTA AL SUO DIRIGENTE, SIG. PIERO CAMILLI E AD ESSA RECLAMANTE, DELL’AMMENDA DI € 4.500,00 CIASCUNO, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER LE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE DELL’ART. 3, COMMA 1 E ART. 2, COMMA 4 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 236/C del 18.4.2007)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 54/C del 21/05/2007 1. RICORSO U.S. GROSSETO F.C. S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE INFLITTA AL SUO DIRIGENTE, SIG. PIERO CAMILLI E AD ESSA RECLAMANTE, DELL’AMMENDA DI € 4.500,00 CIASCUNO, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER LE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE DELL’ART. 3, COMMA 1 E ART. 2, COMMA 4 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 236/C del 18.4.2007) La società U.S. Grosseto F.C. S.r.l. proponeva reclamo avverso la sanzione pecuniaria di € 4.500,00 (Com. Uff. n. 236/C del 18.4.2007) inflitta dalla Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C a seguito di deferimento del Procuratore Federale, per giudizi lesivi di persone ed organismi operanti nell’ambito federale, rilasciati dal signor Piero Camilli, in qualità di dirigente e legale rappresentante della U.S. Grosseto. In particolare il Procuratore Federale contestava al signor Piero Camilli la violazione di cui all’art. 3 comma 1 C.G.S., per aver reso al quotidiano “Il Tirreno” le dichiarazioni ascrittegli e dallo stesso confermate in sede di interrogatorio avanti il collaboratore dell’Ufficio Indagini; ed alla società Grosseto F.C. S.r.l. la violazione di cui all’art. 2 comma 4 C.G.S., per responsabilità diretta nella violazione ascritta al proprio dirigente. La C.A.F. ritiene di poter addivenire alle stesse conclusioni della Commissione Disciplinare, in merito al ruolo di dirigente senza rappresentanza rivestito dal signor Camilli in seno alla società. Talché, le frase proferite e contestate al Camilli, ritenute idonee ad offendere il prestigio di persone e/o enti delle istituzioni sportive, certamente hanno travalicato i limiti dell’esercizio del diritto di critica e di libertà di espressione mentre, d’altro canto, si deve ribadire che nel caso di specie non sussiste un rapporto di causalità diretta, bensì di responsabilità oggettiva a carico della società Grosseto. Dalle considerazioni testé espresse, la C.A.F. ritiene di poter addivenire ad una lieve mitigazione della pena sanzionatoria, quantomeno in virtù del fatto che appare immotivata una ammenda pari e/o superiore a quella eventualmente irrogabile alla società, per la ben più grave violazione originariamente contestata dalla Procura a titolo di responsabilità diretta. Di converso la riduzione della sanzione per la società comporta normativamente la pari riduzione dell’ammenda anche a carico del dirigente ritenuto responsabile della violazione a lui ascritta. Per questi motivi la C.A.F. accoglie parzialmente l’appello come sopra proposto dalla U.S. Grosseto di Grosseto, riducendo la sanzione dell’ammenda inflitta al signor Camilli Piero ed alla società U.S. Grosseto F.C. S.r.l. a € 3.750,00 ciascuno. Dispone la restituzione della tassa reclamo.
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