F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 54/C del 21/05/2007 2. RICORSO PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO DEL SIG. ATTIMONELLI GIOVANNI, PRESIDENTE DELL’A.S. ANDRIA BAT S.R.L. E DELL’A.S. ANDRIA BAT S.R.L., A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO PER LE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE DEGLI ARTT. 3, COMMA 1, E 4, COMMI 1 E 3 C.G.S.; ARTT. 2, COMMA 4 E 3, COMMA 2 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 236/C del 18.4.2007)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 54/C del 21/05/2007 2. RICORSO PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO DEL SIG. ATTIMONELLI GIOVANNI, PRESIDENTE DELL’A.S. ANDRIA BAT S.R.L. E DELL’A.S. ANDRIA BAT S.R.L., A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO PER LE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE DEGLI ARTT. 3, COMMA 1, E 4, COMMI 1 E 3 C.G.S.; ARTT. 2, COMMA 4 E 3, COMMA 2 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 236/C del 18.4.2007) Con atto di appello in data 23.4.2007, il Procuratore Federale impugna la decisione della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C (pubblicata il 18.4.2007) con la quale veniva deliberato il proscioglimento di Attimonelli Giovanni, Presidente e Legale Rappresentante della società A.S. Andria Bat S.r.l., nonché della stessa società, deferiti in relazione alla violazione dell’art. 3, comma 1, e 4, commi 2 e 3, C.G.S. da parte del citato Attimonelli, per avere questi espresso giudizi lesivi della reputazione dell’arbitro della gara Sorrento/Andria del 17.9.2006, dell’Istituzione Federale nel suo complesso ed in particolare del Vice Capo dell’Ufficio Indagini, presente alla gara medesima per ragioni del suo ufficio. L’appellante censura la valutazione dell’organo giudicante, secondo il quale le dichiarazioni dell’Attimonelli, nei passaggi incriminati (“il risultato della gara è stato condizionato da fattori interni ed esterni”,……”lo scandaloso arbitraggio dell’esordiente…..”, “……per non parlare poi dell’incaricato dell’Ufficio Indagini, che, al posto di vigilare, era seduto su di una panchina fuori dagli spogliatoi, intento a fumarsi un sigaro. Questo modo di fare calcio mi fa schifo!“) integrerebbero gli estremi di una “esternazione inopportuna” ed enfatica ma “non lesiva”, rientrante in sostanza nei limiti di un diritto di critica seppure esercitato in modo serrato. A giudizio dell’impugnante, si tratta in realtà di affermazioni che oltrepassano l’ambito della mera critica, pur forte, e vanno direttamente a ledere, in particolare attraverso i dubbi ed i sospetti adombrati sulla imparzialità della designazione dell’arbitro e sulla condotta dello stesso, il prestigio della Istituzione Federale e dei suoi organi. Ritiene la C.A.F. che le doglianze avanzate siano fondate e debbano perciò essere accolte. Sembra invero chiaro, dalla complessiva lettura della “esternazione” resa dal signor Attimonelli, che le considerazioni svolte e le proposizioni poste non possano essere semplicemente ricondotte nell’ambito di un legittimo impiego del diritto di critica, e ciò essenzialmente perché esse non si limitano ad eccepire sull’operato dell’arbitro e sulla adeguatezza dei criteri adottati dal competente organo federale nelle designazioni arbitrali, ma soffondono queste ultime di sospetto, collocandole, in modo allusivo ma univoco, all’interno di un piano concepito ai danni della A.S. Andria da parte di “qualcuno che non vuole che l’Andria compaia ancora nel panorama calcistico nazionale”. Non pare discutibile che, in tal modo, pur senza particolareggiati riferimenti a comportamenti specifici di favoritismo, si addensino immotivate riserve sulla correttezza e sulla imparzialità delle scelte valutative e designatorie degli organi federali, aggredendone decisamente la credibilità ed il prestigio. Va anche considerato come talune espressioni impiegate dall’Attimonelli (tra cui, in particolare: “Questo modo di fare calcio mi fa schifo”), palesemente violatrici del limite di quella continenza che deve accompagnare ogni espressione del proprio pensiero, finiscano per tradire nettamente un qualche senso di disprezzo e di volontà di discredito nei confronti della Istituzione federale nel suo complesso. Per questi motivi la C.A.F. accoglie l’appello come sopra proposto dal Procuratore Federale, e, per l’effetto, infligge al Sig. Attimonelli Giovanni nonché alla società A.S. Andria Bat S.r.l., per responsabilità diretta, la sanzione dell’ammenda di € 2.600,00 ciascuno.
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