F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 55/C del 24/05/2007 1. RICORSO A.S.D. CAVA DE’ TIRRENI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE MASULLO ARMANDO FINO A TUTTO IL 30.11.2007 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 78 del 15.3.2007)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 55/C del 24/05/2007 1. RICORSO A.S.D. CAVA DE’ TIRRENI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE MASULLO ARMANDO FINO A TUTTO IL 30.11.2007 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 78 del 15.3.2007) La societa A.S.D. Cava de’ Tirreni ha presentato reclamo alla Commissione d’Appello Federale avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania pubblicato sul Com. Uff. n. 79 del 15.3.2007, riguardante la squalifica inflitta al calciatore Masullo Armando a tutto il 30.11.2007 nella gara Nocera Calcio a 5/A.S.D. Cava de Tirreni del 17.2.2007 - Calcio a 5 - Serie C2. La reclamante ha fatto pervenire preannuncio di reclamo e richiesta copia degli atti ufficiali. La reclamante non ha, pero, dato seguito al preavviso omettendo di presentare i motivi del gravame con conseguente inammissibilita. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile il reclamo come sopra proposto da A.S.D. Cava de’ Tirreni di A.S.D. Cava de’ Tirreni (Salerno), ai sensi dell’art. 33 comma 2 C.G.S., per omesso invio dei motivi di reclamo, a seguito di ricezione di copia degli atti. Dispone l’incameramento della tassa reclamo.
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