F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 54/C del 21/05/2007 11. RICORSO U.S. VIRTUS POZZILLI 1967 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SAMPIETRESE/VIRTUS POZZILLI DELL’1.4.2007 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Molise – Com. Uff. n. 96 del 19.4.2007)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 54/C del 21/05/2007 11. RICORSO U.S. VIRTUS POZZILLI 1967 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SAMPIETRESE/VIRTUS POZZILLI DELL’1.4.2007 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Molise – Com. Uff. n. 96 del 19.4.2007) La società Virtus Pozzilli 1967 ha proposto reclamo avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Molise (Com. Uff. n. 96 del 19.4.2007) in merito alla asserita posizione irregolare del calciatore Ljiljanic Luka nella gara giocata l’1.4.2007 Sanpietrese/Virtus Pozzilli 1967 del Campionato di I Categoria Girone A. La C.A.F., previo accertamento presso il competente Ufficio Tesseramenti, così come effettuato dalla stessa Commissione Disciplinare, dal quale si evince la regolarità della posizione del richiamato calciatore, ritiene regolare e legittimo lo svolgimento della contestata gara Sanpietrese/Virtus Pozzilli 1967. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come innanzi proposto dalla U.S. Virtus Pozzilli 1967 di Pozzilli (Isernia). Dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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