COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 26 DEL 01/12/2011 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO: DEL SIG. FANELLI DANIELE, ARBITRO DELLA GARA ATLETICO QUATTRO STRADE – CAGIS 2010 DEL 23.10.2010, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 66, N.O.I.F., PER AVERE PERMESSO A PERSONE NON AUTORIZZATE DI ACCEDERE NEL RECINTO DI GIOCO E NELLO SPOGLIATORIO A LUI RISERVATO

COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 26 DEL 01/12/2011 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO: DEL SIG. FANELLI DANIELE, ARBITRO DELLA GARA ATLETICO QUATTRO STRADE – CAGIS 2010 DEL 23.10.2010, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 66, N.O.I.F., PER AVERE PERMESSO A PERSONE NON AUTORIZZATE DI ACCEDERE NEL RECINTO DI GIOCO E NELLO SPOGLIATORIO A LUI RISERVATO Con nota dell’11.11.11 il Vice Procuratore Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione il Fanelli per rispondere della contestazione ascritta. Con la raccomandata A.R. del 24.10.11, ritualmente notificata, la Commissione ha contestato al deferito la violazione delle norme sopra richiamate a mente dell’art. 41, comma II, C.G.S., informando lo stesso che la trattazione del procedimento restava fissata per il giorno 28.11.11, alle ore 16,00, con termine fino a 10 gg. prima per il deposito di memorie difensive. Alla suddetta udienza compariva il rappresentante della Procura, Avv. Massimiliano Di Francesco, nonché il Sig. Fanelli Daniele il quale chiedeva di essere ammesso al beneficio dell’applicazione della sanzione su richiesta delle parti. Le parti concordavano, la sanzione dell’inibizione di giorni 27 ai sensi dell’art. 23 C.G.S.. Osserva la Commissione che la sanzione concordata risulta essere congrua e che quindi può farsi propria dalla Commissione stessa P.Q.M. La Commissione Disciplinare, visto l’art. 23 C.G.S., dichiara, a richiesta della parte, la responsabilità del Sig. Fanelli Daniele applicandogli la sanzione di giorni 27 di inibizione. Dispone trasmettersi copia della presente decisione alla Procura federale della F.I.G.C., al soggetto deferito ed al Presidente della Sezione AIA dell’Aquila.
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