COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° N°21 del 23/11/2011 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTI 47 DEFERIMENTO DISPOSTO DAL VICE PROCURATORE FEDERALE A carico sig. ZANI LUCA, tess. A.I.A.

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° N°21 del 23/11/2011 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTI 47 DEFERIMENTO DISPOSTO DAL VICE PROCURATORE FEDERALE A carico sig. ZANI LUCA, tess. A.I.A. Con nota 20.10.2011 n. . 2371/1645, il Vice Procuratore Federale, - visto l’art. 32 comma 4 del C.G.S., - ha deferito a questa C.D. il sig. ZANI LUCA per rispondere, quale tesserato della sezione A.I.A. di Rimini, della violazione dell’ art. 1, comma 1, del C.G.S. per essere venuto meno, colpevolmente, al proprio potere-dovere funzionale di repertare con puntualità, esattezza e precisione quanto accaduto nel corso della partita Romagna Centro – Vis Argentina del 31.3.2010, così da avere erroneamente indicato nel rapporto di gara il risultato di 2 – 0, anziché quello di 3 – 0 effettivamente conseguito dalle squadre in campo, nonché per avere, poi, con pervicace ostinazione e pur in presenza di dati oggettivi contrari, confermato quel erroneo punteggio nelle diverse occasioni in cui è stato, in merito, interpellato dagli organi di giustizia sportiva della F.I.G.C., al fine di salvaguardare il proprio erroneo comportamento. Ritualmente effettuata la notifica, nulla è pervenuto dal sig. ZANI. Il rappresentante della Procura Federale, avv. MARCO STEFANINI, dopo disamina del fatti contestati, conclude la sua requisitoria chiedendo che debbasi affermare la responsabilità del sig. ZANI LUCA, con la squalifica di mesi 4. La Commissione, - letto il deferimento; - sentite le richieste avanzate dal rappresentante della Procura Federale ; - valutato che la condotta posta in essere dal sig. ZANI integri le violazioni come sopra allo stesso attribuite. d e l i b e r a - di infliggere al sig. ZANI LUCA la squalifica per mesi 3. Manda alla Segreteria del Comitato per le comunicazioni di rito.
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