COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 45 del 14/12/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 6.1 RICORSO PROPOSTO DAL CALCIATORE BIRROZZI PIER VITO DELLA SOCIETA’ DINAMO VIGGIANO(CALCIA A 5 SERIE D) AVVERSO LA SQUALIFICA INFLITTAGLI DAL G.S.COME DA C.U. N.16 DEL 23/11/2011.
COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 45 del 14/12/2011
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
6.1 RICORSO PROPOSTO DAL CALCIATORE BIRROZZI PIER VITO DELLA SOCIETA’ DINAMO VIGGIANO(CALCIA A 5 SERIE D) AVVERSO LA SQUALIFICA INFLITTAGLI DAL G.S.COME DA C.U. N.16 DEL 23/11/2011.
Letto il reclamo proposto dal calciatore Birrozzi Pier Vito avverso la squalifica sino al 31/12/2011 inflittagli dal G.S. come riportato sul CU n.16 del 23/11/2011;
Letti gli atti ufficiali di gara;
Premesso che in materia di disciplina sportiva, l’accertamento dei fatti portati al vaglio dei giudici sportivi deve avvenire esclusivamente attraverso le risultanze degli atti ufficiali (referto arbitrale, supplemento di referto, dichiarazioni rese dall'arbitro in sede di audizione) i quali hanno valore di “prova privilegiata”, essendo assistiti da “presunzione di verità", né possono trovare ingresso prove, testi o mezzi probatori affidati a dichiarazioni di parte o di terzi;
Accertato che le motivazioni peraltro assolutamente generiche, addotte dal reclamante non hanno, invero, trovato riscontro negli atti ufficiali di gara dai quali emerge, di converso, come il calciatore suindicato abbia posto in essere una condotta irriguardosa e violenta, nei confronti del D.G., giungendo a colpirlo con vari schiaffi al volto;
Considerato, da ultimo, come il reclamante non abbia formalizzato richiesta di audizione;
P.Q.M.
• rigetta il proposto reclamo, confermando integralmente le decisioni del G.S. come riportate nel citato C.U. n. 16 del 23.11.2011;
• dispone l’incameramento della tassa reclamo se versata.
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