COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 48 del 23/12/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 6.2 RECLAMO DELLA SOCIETA’ GROTTOLE AVVERSO IL DELIBERATO DEL G.S. DI CUI AL C.U. N. 37 DEL 23/11/2011.
COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 48 del 23/12/2011
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
6.2 RECLAMO DELLA SOCIETA’ GROTTOLE AVVERSO IL DELIBERATO DEL G.S. DI CUI AL C.U. N. 37 DEL 23/11/2011.
Letto il reclamo e gli atti ufficiali;
Sentita la società reclamante che ne ha fatto richiesta;
Considerato come il reclamo proposto dalla società SSC Grottole, sia stato sottoscritto, in calce, dal suo vicepresidente Sig. Domenico Garone, il quale risultava essere inibito fino al 13.12.2011 (cfr. C.U. Comitato Regionale Basilicata n.37 del 23.11.2011);
Ritenuto come l'art. 19, comma 1, lett.h) C.G.S., nel definire le sanzioni ai dirigenti, prevedendo “l'inibizione temporanea a svolgere ogni attività, in seno alla FIGC, e il successivo comma 2, lett.a disponga che la sanzione dell'inibizione comporta il divieto di rappresentare la società di appartenenza in attività rilevanti per l'ordinamento sportivo;
Considerato, pertanto, come al dirigente inibito sia precluso proporre per conto e nell'interesse della Società reclami, ricorsi o rilasciare deleghe a terzi per la rappresentanza della società medesima, in quanto l’art.33 comma, 9, citato, dispone che possano essere sanate fino al momento del trattenimento in decisione, solo le irregolarità formali relative alla sottoscrizione dei reclami, dei ricorsi e della delega e che , trattasi di vizi del tutto estranei alla formazione e alla paternità dell'atto e ai poteri di rappresentanza della società, come accade, ad esempio, in caso di omissione della sottoscrizione del ricorso o della delega da parte del soggetto comunque titolato;
Osservato, come nella specie, al contrario, la sottoscrizione da parte del dirigente inibito attenga al profilo sostanziale della titolarità dei poteri spesi e alle attribuzioni e alle responsabilità riconosciute dall'ordinamento sportivo, ragione per la quale la carenza di rappresentanza della società di appartenenza al momento della proposizione del ricorso non è in alcun modo sanabile.
P.Q.M.
• la Commissione, dichiara inammissibile il reclamo;
• dispone incamerarsi la tassa.
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