COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 48 del 23/12/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTI 1. DEFERIMENTO BRANCALE EDUARDO SALVATORE E SOCIETA’ POTENZA S.C.

COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 48 del 23/12/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTI 1. DEFERIMENTO BRANCALE EDUARDO SALVATORE E SOCIETA' POTENZA S.C. La COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE presso il C.R. BASILICATA, composta dagli Avv.ti Michele Messina - Presidente - Arturo Grenci ed Enzo Sarli - Componenti - nella seduta del 17/12/2011 ha deliberato quanto segue. Si premette che il Vice Procuratore Federale Avv. Marco Squicquero con nota del 21 Luglio 2011, in relazione ai fatti e agli episodi nella stessa più dettagliatamente riportati, deferiva alla Commissione Disciplinare Territoriale del C.R. BASILICATA: - BRANCALE EDUARDO SALVATORE, calciatore tesserato per il POTENZA S.C. S.r.l., per rispondere della violazione di cui all'art. 1, comma 1, del C.G.S., per aver contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità avendo fornito dichiarazioni in ordine ai fatti poi accertati come difformi, così come descritto nell'atto di deferimento; - la Società POTENZA S.C. S.r.l., a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art.4, comma 2, del C.G.S., in conseguenza delle violazioni ascritte al suo tesserato; Nella seduta della C.D.T. del 17 Dicembre 2011, a seguito di regolare convocazione a mezzo raccomandata, comparivano l'Avv. Enrico Faracchio, quale Procuratore del Sig. Brancale, giusta delega in atti, e la Sig.ra Tortorelli Palma Ida, legale rappresentante del Potenza Sport Club, i quali, dopo aver dichiarato di non volersi avvalere del patteggiamento, svolgevano le proprie difese, chiedendo entrambi il rigetto (il primo, in linea subordinata, anche l'attenuazione della pena) delle richieste precedentemente formulate dall'Avv. Nicola Monaco, Sostituto Procuratore Federale (presente in aula per sostenere l'accusa) ovvero : - squalifica per mesi tre (3) per BRANCALE EDUARDO SALVATORE - ed ammenda di € 1.000,00 per la Società POTENZA S.C. S.r.l.. La Commissione, all'esito della discussione e delle richieste, si riservava di decidere. MOTIVI DELLA DECISIONE La COMMISSIONE,verificata la propria competenza ed esaminati tutti gli atti,ritiene che i fatti, così come contestati, appaiano già prima facie acclarati. Le rispettive difese non hanno fornito elementi significativi, tali da poter indurre la Commissione a discostarsi dalla valutazione di colpevolezza culminata nell'atto di deferimento. Il comportamento del tesserato BRANCALE EDUARDO SALVATORE integra la violazione contestata, laddove lo stesso è venuto certamente meno ai principi di lealtà, correttezza e probità, intralciando il corso della Giustizia Sportiva, con dichiarazioni parziali e contraddittorie rispetto ad un'ipotesi di illecito sportivo, da esso stesso segnalata; e rivelandosi, al contempo, reticente in ordine a un fondamentale passaggio dell'istruttoria. Al tempo stesso, secondo le previsioni del C.G.S., incontrovertibile appare la responsabilità oggettiva della società (pur avendo la stessa lealmente e meritevolmente denunciato l'ipotesi illecita) in conseguenza del comportamento del suo tesserato. Purtuttavia, considerata da un lato la giovane età del BRANCALE, il suo meritevole trascorso disciplinare, il concreto timore dello stesso di ritorsioni ove avesse reso dichiarazioni più esplicite; dall'altro la linearità del comportamento della Società in ordine al paventato illecito sportivo; ritiene opportuno ridurre l'entità delle sanzioni rispetto a quanto richiesto dalla Procura P.Q.M. così provvede ed irroga : • a BRANCALE EDUARDO SALVATORE squalifica per mesi due (2); • alla Società POTENZA S.C. S.r.l. ammenda di € 250,00; La COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE dispone che la presente delibera venga, ai sensi e per gli effetti degli artt. 35 comma 4.1, 36 comma 10, 37 e 38 comma 8 C.G.S., comunicata alla Procura Federale nonché alle altre parti presso le sedi ovvero i luoghi di effettiva residenza o domicilio. Manda alla Segreteria del C.R. BASILICATA FIGC L.N.D. per i conseguenti adempimenti.
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