COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 48 del 23/12/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 2. DEFERIMENTO DE PAOLA DOMENICO, LATORRACA NICOLA, CANZONIERO GIOVANNI E VOTTA FEDERICO.

COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 48 del 23/12/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 2. DEFERIMENTO DE PAOLA DOMENICO, LATORRACA NICOLA, CANZONIERO GIOVANNI E VOTTA FEDERICO. La COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE presso il C.R. BASILICATA, composta dagli Avv.ti Michele Messina - Presidente - Giuseppe Giordano e Gerardo Bellettieri - Componenti - nella seduta del 22/12/2011 ha deliberato quanto segue: PREMESSO che il Procuratore Federale Vicario con nota del 28 Luglio 2011, in relazione ai fatti e agli episodi nella stessa più dettagliatamente riportati, deferiva alla COMMISSIONE DISCIPLINARE - C.R. BASILICATA: - DE PAOLA DOMENICO PER RISPONDERE DELLE VIOLAZIONI DI CUI ALL’ART. 1 COMMA 1 E 3 ED ALL’ART. 3 COMMA 1 C.G.S.: Per avere offeso l’A.E. VOTTA FEDERICO della Sezione di Moliterno (PZ), presso il Bar Salomè di Moliterno, in data 8/10/2010 apostrofandolo con frasi altamente ingiuriose; - LATORRACA NICOLA PER RISPONDERE DELLE VIOLAZIONI DI CUI ALL’ART. 1 COMMA 1 E 3 ED ALL’ART. 3 COMMA 1 C.G.S.: 1) Per aver colpito con un calcio alla gamba destra l’A.E. VOTTA FEDERICO della Sezione di Moliterno (PZ), presso il Bar Salomè di Moliterno, in data 08/10/2010; 2) Per aver minacciato il medesimo A.E VOTTA FEDERICO, nelle stesse circostanze di tempo e di luogo; 3) Per non essersi presentato, malgrado fosse stato ufficialmente due volte convocato, a rendere dichiarazioni nel corso delle indagini condotte dalla Procura Federale, senza fornire giustificazione alcuna a motivo della propria assenza; - CANZONIERO GIOVANNI PER RISPONDERE DELLE VIOLAZIONI DI CUI ALL’ART. 1 COMMA 1 E 3 ED ALL’ART. 3 COMMA COMMA 1 C.G.S.: 1) Per aver colpito con due calci alla gamba sinistra l’A.E. VOTTA FEDERICO della Sezione di Moliterno (PZ), presso il Bar Salomè di Moliterno, in data 08/10/2010; 2) Per non essersi presentato, malgrado fosse stato ufficialmente due volte convocato, a rendere dichiarazioni nel corso delle indagini condotte dalla Procura Federale, senza fornire giustificazione alcuna a motivo della propria assenza; - VOTTA FEDERICO PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DEL DOVERE DI OSSERVANZA DELLE NORME E DEGLI ATTI FEDERALI DI CUI ALL’ART. 1 COMMA 1 DEL C.G.S., CON RIFERIMENTO ALL’ART. 30, COMMI 1 E 4, DELLO STATUTO FEDERALE, ANCHE IN RELAZIONE ALL’ART. 40 N. 3 LETTERA D: 1) Per aver adito la Giustizia Ordinaria senza richiedere la preventiva autorizzazione al Consiglio Federale, così eludendo il vincolo di giustizia; Che la C.D.T. nella seduta del 29 Ottobre 2011, verificata la regolarità delle comunicazioni a tutte le parti deferite e interessate indirizzate, procedeva all’audizione del Sostituto Procuratore Federale, Avv. Nicola Monaco, il quale illustrava i motivi del deferimento formulando le seguenti richieste e così per: • DE PAOLA DOMENICO squalifica per mesi sei (6); • LATORRACA NICOLA squalifica per anni due (2); • CANZONIERO GIOVANNI inibizione per mesi diciotto (18); • VOTTA FEDERICO inibizione per mesi sei (6); e del solo VOTTA FEDERICO, assistito dal Rappresentate A.I.A. presso gli Organi di Giustizia Sportiva il quale, in forza di motivazioni nella memoria difensiva del 24 Ottobre 2011 meglio rappresentate, sollecitava la declaratoria di inammissibilità ed in subordine di improcedibilità del deferimento a suo carico; Che gli altri deferiti benché regolarmente convocati non si presentavano. Tanto premesso, la COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE presso il C.R. BASILICATA. Verificata la propria competenza; Esaminati tutti gli atti relativi al deferimento di DE PAOLA DOMENICO, LATORRACA NICOLA, CANZONIERO GIOVANNI e VOTTA FEDERICO per i fatti negli stessi riportati e a ciascuno di essi ascritti; Ritenuto preliminarmente come dall’esame dei certificati storici relativi alla posizione tesseramento dei deferiti, dai competenti Uffici C.R.B. Basilicata FIGC L.N.D. a questa Commissione rimessi in evasione di sua specifica istanza del 28 Novembre 2011, sia emerso come LATORRACA NICOLA risulti svincolato dall’ultima Società di appartenenza sin dal 16 Luglio 2010 e nondimeno come ultimo tesseramento di CANZONIERO GIOVANNI sia riferibile alla stagione agonistica 2007/2008 e che pertanto al tempo della commissione dei fatti per cui è deferimento entrambi risultavano amministrativamente “inattivi” Osservato, tuttavia, come riguardo la posizione del ridetto LATORRACA NICOLA l’art. 04 comma 01 Regolamentazione Internazionale FIFA, recepita dallo Statuto Federale F.I.G.C. all’art. 01 comma 05 lettera C e dal vigente C.G.S. richiamata all’art. 02 comma 01, preveda, tra l’altro, che i “Dilettanti che cessano di giocare rimarranno tesserati presso la Federazione nazionale nell’ultima società per la quale hanno giocato per un periodo di 30 mesi” e che quanto di converso alla posizione di CANZONIERO GIOVANNI, questi rimanga iscritto nell’Albo Allenatori dalla F.I.G.C. tenuto con la qualifica di “allenatore di base”; Ritenuto, quindi, alla stregua delle argomentazioni che precedono come il deferimento relativo alla fattispecie in esame dalla Procura Federale inoltrato sia da qualificarsi senza meno procedibile e come, per l’effetto, i ripetuti LATORRACA NICOLA e CANZONIERO GIOVANNI debbano ugualmente rispondere delle contestazioni nei loro confronti mosse; Lette la comunicazione del 12/11/2010 dall’A.E. VOTTA FEDERICO, della Sezione di Moliterno, inviata alla Giustizia Sportiva FIGC Basilicata, la nota del 12/11/2010, prot. n. 563 inoltrata dal Presidente dell’A.I.A. C.R.A. Basilicata al Presidente del C.R.B. Basilicata FIGC L.N.D., la copia della querela sporta dall’A.E. VOTTA FEDERICO ai Carabinieri di Marsiconuovo in data 12/10/2010; Considerato come l’A.E. VOTTA FEDERICO a mezzo nota del 12/11/2010, qualificandosi Arbitro della Sezione di Moliterno, una volta richiamati i nominativi di DE PAOLA DOMENICO, LATORRACA NICOLA e CANZONIERO GIOVANNI da lui riconosciuti in quanto tesserati nella Stagione Sportiva 2009/2010 per la Società Fortitudo Moliterno, avesse sollecitato la “viva collaborazione“ della Giustizia Sportiva all’uopo interessata in riferimento ai fatti meglio narrati nella querela da lui medesimo sporta in data 12/10/2010 ai Carabinieri di Marsiconuovo; Osservato come il ripetuto A.E. VOTTA FEDERICO sia con la sopra richiamata comunicazione del 12/11/2010 che con la stessa querela, nella quale ancora si qualificava “arbitro di calcio, categoria dilettanti, iscritto all’A.I.A. al numero 1706” avesse precisato che i ridetti DE PAOLA DOMENICO, LATORRACA NICOLA e CANZONIERO GIOVANNI avevano già attuato nei suoi confronti altre aggressioni fisiche e verbali in occasione della gara Fortitudo Moliterno - ASD Metanauto (1^ Cat. Gir. B) disputatasi in Sarconi (PZ) il 03/02/2010, confermando dette circostanze in sede audizione tenutasi il giorno 27 Gennaio 2011 innanzi alla Procura Federale; Considerato come gli stessi LATORRACA NICOLA e CANZONIERO GIOVANNI in riferimento ai fatti accaduti in occasione della gara Fortitudo Moliterno - ASD Metanauto (1^ Cat. Gir. B) disputatasi in Sarconi (PZ) il 03/02/2010 fossero stati sanzionati dal Giudice Sportivo c/o C.R. Basilicata per quanto riportato in C.U. n. 73 del 06/02/2010 con specifico riferimento alle aggressioni dall’A.E. VOTTA FEDERICO patite, sia nel corso che alla fine della partita in parola; Ritenuto come dagli accertamenti compiuti e dalla documentazione dalla Procura Federale acquisita e in corso di giudizio prodotta, nonché dall’esame del contenuto delle comunicazioni in precedenza richiamate, appare, a parere di questa Commissione, pacifico come i fatti-accadimenti del 08/10/2010 possano dirsi senza meno riconducibili alle vicende relative alla gara disputatasi in Sarconi (PZ) in data 03/02/2010 tra la Fortitudo Moliterno ed ASD Metanauto (1^ Cat. Gir. B); Osservato come gli elementi emergenti dalla lettura del referto e del supplemento dall’A.E. VOTTA FEDERICO redatti in occasione alla gara del 03/02/2010 dai quali è possibile evincersi come lo stesso, in quell’occasione fosse stato oggetto di specifiche minacce, della nota del 12/11/2010 da lui medesimo indirizzata alla Giustizia Sportiva FIGC Basilicata, del contenuto della querela sempre dal ridetto dall’A.E. VOTTA FEDERICO all’A.G.O. sporta e nondimeno delle dichiarazioni in sede audizione il giorno 27 Gennaio 2011 rese innanzi alla Procura Federale, con le quali, oltre ad una puntuale ricostruzione dell’aggressione subita in data 08/10/2010, venivano evocati fatti e nominativi relativi alla richiamata partita, valgano a costituire convergenti indicazioni a suffragio della correlazione degli accadimenti in merito ai quali questa C.D.T. è chiamata a pronunciarsi; Ritenuto più nel dettaglio come l’incrocio delle richiamate circostanze si qualifichino sufficienti a ricondurre, sia pure in diversi contesti di tempo e di luogo, l’aggressione verbale e fisica dall’A.E. VOTTA FEDERICO subita per voce e mano di DE PAOLA DOMENICO, LATORRACA NICOLA e CANZONIERO GIOVANNI in data 08/10/2010 presso pubblico esercizio di Moliterno agli eventi accaduti nel corso della gara disputatasi il 03/2/2010 tra la Fortitudo Moliterno ed ASD Metanauto (1^ Cat. Gir. B) ed ai provvedimenti successivamente dal G.S. assunti; Considerato, di converso, come lo stesso A.E. VOTTA FEDERICO nel corso dell’audizione tenutasi innanzi a questa C.D.T. addì 29 Ottobre 2011, nonostante le emergenze rinvenienti e documentate dal contenuto della nota del 12/11/2010 da lui medesimo indirizzata alla Giustizia Sportiva FIGC Basilicata, della querela sporta in data 12/10/2010 ai Carabinieri di Marsiconuovo e dal voluminoso carteggio dalla Procura Federale a corredo del deferimento prodotto, non sia stato in grado di spiegare in termini convincenti le ragioni per le quali lui solo, in data 08/10/2010 presso il Bar Salomè di Moliterno e senza il coinvolgimento dei suoi accompagnatori, fosse stato fatto oggetto di aggressione fisica e verbale, che esclusivamente grazie al pronto intervento di altri presenti non aveva fatto registrare più gravi conseguenze; Ritenuto ancora, come le espressioni dagli aggressori rivolte A.E. VOTTA FEDERICO nel corso degli scontri consumatisi in Moliterno il 08/10/2010 presso pubblico esercizio richiamassero senza margine di dubbio fatti relativi alle vicende agonistiche sopra narrate con esclusione di qualsivoglia diversa, plausibile, giustificazione, peraltro mai emersa in corso di indagine da parte della Procura Federale ovvero di istruttoria da parte di questa C.D.T.; Osservato ancora come i fatti oggetto di deferimento abbiano, aldilà di quanto in precedenza compendiato, trovato sostanziale ed effettivo riscontro nelle deposizioni in sede di audizione innanzi alla Procura Federale rese, oltre che dallo stesso A.E. VOTTA FEDERICIO, anche da testimoni oculari ivi presenti in particolare nelle persone degli Arbitri DE FINA ANTONIO e RUBINO ANTONIO, i quali hanno dettagliatamente riportato le frasi offensive rivolte al ridetto A.E. VOTTA FEDERICO e ricostruito la dinamica dell’aggressione verbale e fisica da questi subita e addirittura dallo stesso deferito DE PAOLA DOMENICO che ha confermato come movente degli accadimenti andasse ricercato nell’antefatto costituito dalle vicende sviluppatesi a contorno della gara disputatasi il 03/02/2010 tra la Fortitudo Moliterno ed ASD Metanauto (1^ Cat. Gir. B); Considerato alla stregua degli eventi sin qui ricostruiti come il comportamento dai nominati tesserati DE PAOLA DOMENICO, LATORRACA NICOLA e CANZONIERO GIOVANNI tenuto in Moliterno in data 08/10/2010 presso pubblico esercizio si radicasse in premesse maturate in ambito squisitamente ed esclusivamente sportivo integrando per l’effetto incontrovertibile e perciò gravissima violazione delle norme dal C.G.S. disciplinate e si qualifichi certamente meritevole di adeguate sanzioni; Accertato nondimeno come la condotta dall’A.E. VOTTA FEDERICO tenuta con l’interessamento dell’A.G.O. in difetto di preventiva autorizzazione da parte del Consiglio Federale, benché in qualche misura forse temperata dal timore di ipotetiche e peggiori conseguenze ritorsive in suo danno, violi comunque le norme dal C.G.S. regolate e come tale a sua volta passibile di sanzione; Ritenuto per l’effetto di quanto in narrativa rappresentato, come chiara emerga la responsabilità di tutti i deferiti, in relazione ai fatti a ciascuno di essi ascritti; In particolare, quanto all’A.E. VOTTA FEDERICO perché, in violazione del dovere di osservanza delle Norme e degli Atti Federali di cui all’art. 1 comma 1 del C.G.S., con riferimento all’art. 30, commi 1 e 4, dello Statuto Federale, anche in relazione all’art. 40 n. 3 lettera D, in riferimento ad episodi verificatisi in Moliterno in data 08/10/2010 presso pubblico esercizio, riconducibili a vicende sviluppatesi a contorno della gara disputatasi il 03/02/2010 tra la Fortitudo Moliterno ed ASD Metanauto (1^ Cat. Gir. B) e quindi nel perimetro di competenza dell’ordinamento sportivo con conseguente esclusione di qualsivoglia ipotesi di inammissibilità o subordinatamente improcedibilità del deferimento, adiva l’A.G.O. senza chiedere la preventiva autorizzazione al Consiglio Federale, così eludendo il vincolo di Giustizia e perché in violazione dell’art. 1 comma 1 C.G.S., non si comportava secondo i principi di lealtà, correttezza e probità rendendo contraddittorie e comunque non convincenti dichiarazioni innanzi a questa Commissione Disciplinare; Quanto a DE PAOLA DOMENICO, perché, in violazione degli artt. 1 commi 1 e 3 e 3 comma 1 C.G.S., offendeva con frasi ingiuriose l’A.E. VOTTA FEDERICO e perché pur presente sul luogo dei fatti, non interveniva al fine di far recedere altri tesserati dalla aggressione fisica e verbale condotta in danno del ripetuto dall’A.E. VOTTA FEDERICO; Quanto a LATORRACA NICOLA, perché, in violazione degli artt. 1 commi 1 e 3 e 3 comma 1 C.G.S. minacciava ed aggrediva con un calcio l’A.E. VOTTA FEDERICO nelle circostanze di cui in premessa e per non essersi presentato, malgrado regolare convocazione e senza alcuna giustificazione a motivo della propria assenza a rendere richieste dichiarazioni nell’ambito delle indagini eseguite dalla Procura Federale nonché innanzi a questa C.D.T.; Quanto a CANZONIERO GIOVANNI, perché, in violazione degli artt. 1 commi 1 e 3 e 3 comma 1 C.G.S. colpiva con calci l’A.E. VOTTA FEDERICO nelle circostanze di cui in premessa e per non essersi presentato malgrado regolare convocazione e senza alcuna giustificazione a motivo della propria assenza a rendere richieste dichiarazioni nell’ambito delle indagini eseguite dalla Procura Federale nonché innanzi a questa C.D.T.. Considerato come questa C.D.T. ritenga, tuttavia, possibile rinvenire attenuanti nella condotta di: A.E. VOTTA FEDERICO sia in ragione dell’oggettiva gravità delle violenze subite, sia nel timore di ipotetiche e peggiori conseguenze ritorsive in suo danno vista la recidività del comportamento dei suoi aggressori; in quella di: DE PAOLA DOMENICO per aver questi in sede di audizione innanzi la Procura Federale, in misura seppur minima, collaborato al fine di fare chiarezza circa moventi e ragioni dell’aggressione verbale e fisica dall‘A.E. VOTTA FEDERICO subita in Moliterno in data 08/10/2010 presso pubblico esercizio; nella condotta di: LATORRACA NICOLA per essersi questi nell’immediatezza dei fatti consumatisi in Moliterno il 08/10/2010 scusatosi con l’A.E. VOTTA FEDERICO a cagione del suo violento comportamento. P.Q.M. La COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE presso il C.R. BASILICATA in parziale accoglimento delle richieste dal Sostituto Procuratore Federale, Avv. Nicola Monaco, in sede di audizione del 29 Ottobre 2011 formulate, così provvede ed irroga a: • DE PAOLA DOMENICO squalifica per mesi 5(cinque); • LATORRACA NICOLA squalifica per anni 1(uno) più mesi 6(sei); • CANZONIERO GIOVANNI inibizione per mesi diciotto (18); • VOTTA FEDERICO inibizione per mesi due (2). La COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE presso il C.R. BASILICATA dispone che la presente delibera venga, ai sensi e per gli effetti degli artt. 35 comma 4.1, 36 comma 10, 37 e 38 comma 8 C.G.S. comunicata alla Procura Federale nonché alle altre parti presso le sedi ovvero i luoghi di effettiva residenza o domicilio e manda alla Segreteria del C.R. BASILICATA per i conseguenti adempimenti.
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