COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 63 del 25/11/2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO n.24 della Società A.S.D. REAL SAN MARCO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.48 del 27.10.2011 (gara ASD Real San Marco – APD Brancaleone del 2.10.2011 per posizione irregolare dei calciatori Cotroneo Angelo e Galletta Simone).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 63 del 25/11/2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO n.24 della Società A.S.D. REAL SAN MARCO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.48 del 27.10.2011 (gara ASD Real San Marco - APD Brancaleone del 2.10.2011 per posizione irregolare dei calciatori Cotroneo Angelo e Galletta Simone). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo nonché le controdeduzioni della resistente; sentita la reclamante; RILEVA la reclamante impugna la delibera del primo giudice che non ha sanzionato la posizione irregolare dei calciatori del Brancaleone Angelo Cotroneo e Simone Galletta per non aver scontato residue giornate di squalifica inflitte nel corso della Super Coppa della Regione riservata alle vincenti dei campionati Eccellenza e Promozione calabrese. In primo grado il giudice aveva sancito la legittimità della partecipazione alla gara dei calciatori secondo il principio per cui la Super Coppa della Regione va assimilata alle gare di Coppa Regione: di conseguenza le squalifiche in tale competizione inflitte sono disciplinate dall’articolo 19, comma 11.1. del C.G.S., si scontano nelle “Coppe” e nel caso di specie anche in Coppa Regione. La reclamante si duole contestando la tesi ed asserendo che la Supercoppa Regione non può assolutamente assimilarsi alla Coppa Regione - atteso che la stessa risponde a tutt’altro fine - ma piuttosto al campionato, di cui rappresenta propaggine, poiché mette in lizza le vincenti delle massime competizioni regionali. A tal fine cita precedente relativo alla SupercoppaTim del 2007 in cui la squalifica irrogata in questo torneo fu scontata nel campionato di serie A della stagione successiva. La tesi della reclamante merita accoglimento. Le gare del torneo di Supercoppa Regione rappresentano naturale propaggine e culmine dei massimi campionati regionali e per tale ragione le conseguenze disciplinari vanno scontate nel corso dei campionati stessi. Il reclamo è pertanto da accogliere. P.Q.M. in accoglimento del reclamo ed in riforma della decisione di primo grado irroga al Brancaleone la punizione sportiva della perdita della gara ASD Real San Marco – APD Brancaleone del 2.10.2011con il risultato di 0 – 3; dispone accreditarsi la tassa reclamo sul conto della società.
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