COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 63 del 25/11/2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO n.25 della Società U.S.D. MONTEPAONE CALCIO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.48 del 27.10.2011 (gara Montepaone – Catona dell’11.09.2011 per posizione irregolare del calciatore Triulcio Giuseppe).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 63 del 25/11/2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO n.25 della Società U.S.D. MONTEPAONE CALCIO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.48 del 27.10.2011 (gara Montepaone – Catona dell’11.09.2011 per posizione irregolare del calciatore Triulcio Giuseppe). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali, il reclamo nonché le controdeduzioni della società resistente; RILEVA la reclamante impugna la delibera del primo giudice che ne ha rigettato il ricorso volto a sanzionare la posizione del calciatore Triulcio Giuseppe nella gara in epigrafe, irregolare per non aver scontato un residuo di squalifica inflittegli nella precedente stagione nel campionato Juniores. La reclamante si duole argomentando come le squalifiche che non possono essere scontate, in tutto od in parte nella stagione sportiva in cui sono state irrogate, devono essere scontate, anche per il solo residuo nella stagione o nelle stagioni successive. Nel caso di specie, poiché il calciatore colpito dalla sanzione ha cambiato categoria di appartenenza, doveva scontare la squalifica in gare ufficiali della prima squadra. Nello specifico in conseguenza del fatto ché il Triulcio non ha più titolo a partecipare a gare del campionato Juniores se non in veste di fuori-quota. Il giudice di prime cure non ha aderito a tale interpretazione ritenendo che il calciatore abbia scontato la squalifica nella prima gara del campionato juniores Bocale – Catona a cui ha partecipato in veste di fuori-quota. La società Catona nelle proprie controdeduzioni, solleva in via preliminare un duplice difetto di forma del reclamo che sarebbe stato presentato da soggetto non identificabile in quanto genericamente indicato come legale rappresentane ed inoltre poiché nell’atto non si contesta il deliberato di primo grado. Entrambe le doglianze non meritano accoglimento in quanto infondate. Sostiene quindi nel merito la piena regolarità della posizione del calciatore Triulcio che ha mantenuto il suo status di Juniores, sebbene fuori quota, tant’è che ha scontato la sua ultima giornata di squalifica nella gara citata dal giudice sportivo dell’11.10.2011 e che se, inoltre, non avesse giocato la gara di cui si controverte avrebbe paradossalmente scontato due ulteriori giornate di squalifica (una di prima squadra, quella in epigrafe, e la seconda di campionato juniores). Ritiene questa Commissione che i principi cardine, da applicarsi in via gradata, alla luce dei quali la norma, l’art. 22 C.G.S, vada interpretata, sono quelli dell’effettività della sanzione che deve, comunque, essere scontata e non affidata al potere discrezionale della società di appartenenza e quello dell’omogeneità delle competizioni in cui scontarle, che tende a far in modo che la squalifica venga scontata in competizioni tipologicamente corrispondenti a quelle in cui il tesserato ha posto in essere il comportamento sanzionato. Alla luce di quanto sopra emerge chiaramente come, anche a voler accedere alla tesi che il calciatore Triulcio, benché fuori-quota Juniores, non abbia cambiato categoria di appartenenza, l’unica possibilità per garantire che la sanzione venga effettivamente e concretamente scontata sia quella di scontarla nella prima (cronologicamente) gara ufficiale dei campionati delle due categorie in cui il Triulcio poteva prendere parte e cioè Juniores e prima squadra (tipologicamente corrispondenti in quanto organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti Comitato Regionale e non dal Settore Giovanile e Scolastico). Nel caso di specie la gara di “prima squadra” in epigrafe disputa l’11.9.2001, e non quella juniores Bocale – Catona disputata trenta giorni dopo, cioè l’11.10.2001 (e tra l’altro dopo la presentazione del reclamo ad opera del Montepaone). Del resto appare assolutamente palese come, nel momento in cui il tesserato Triulcio è sceso in campo per disputare la gara contro la Montepaone, lo stesso non aveva scontato – in nessuna competizione - la sanzione disciplinare comminatagli. La sua presenza in campo ha quindi alterato il risultato della gara. Ribadiamo come una diversa interpretazione lascerebbe al pieno potere discrezionale della società di appartenenza la scelta delle gare in cui far scontare la sanzione, con l’ulteriore anomalia derivante dal fatto che il calciatore potrebbe, e nel caso di specie, come visto, è avvenuto, disputare gare di prima squadra nonostante la pendenza a suo carico di sanzioni da scontare in gare di competizioni (nel caso che occupa Juniores) omogenee. Il reclamo è, pertanto, da accogliere. P.Q.M. accoglie il reclamo ed irroga alla società Catona Calcio la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara Montepaone – Catona dell’11.09.2011 con il punteggio di 0 – 3; dispone accreditare la tassa reclamo sul conto della società.
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