COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 63 del 25/11/2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO n.32 della A.S.D. AZZURRA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n.17 del 04.11.2011 (squalifica del calciatore ITALIANO Antonio fino al 30.04.2012).
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 63 del 25/11/2011
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO n.32 della A.S.D. AZZURRA
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato
Ufficiale n.17 del 04.11.2011 (squalifica del calciatore ITALIANO Antonio fino al 30.04.2012).
LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
RILEVA
che la Società A.S.D. Azzurra contesta la delibera del Giudice Sportivo Territoriale, con la quale è stato squalificato il calciatore
Italiano Antonio fino al 30 aprile 2012 (cfr. C.U. n.17 del 04.11.2011 della Delegazione Provinciale di Catanzaro).
La reclamante sostiene che il suddetto calciatore (di riserva), a seguito dell’assegnazione di un calcio di rigore a favore della
squadra avversaria, sarebbe entrato in campo soltanto per protestare nei confronti dell’arbitro, escludendo decisamente che abbia
posto in essere un tentativo di aggressione nei confronti del medesimo ufficiale di gara.
Al contrario, nel rapporto arbitrale si legge che il suddetto calciatore, dopo essere entrato abusivamente in campo, ha protestato nei
confronti del direttore di gara, tentando di aggredirlo, non riuscendovi, tuttavia, per il pronto intervento dei compagni di squadra che
hanno provveduto a fermarlo.
Le argomentazioni difensive addotte dalla reclamante mirano, in sostanza, a negare che Italiano Antonio abbia posto in essere atti
idonei ad integrare la fattispecie della tentata aggressione all’arbitro, ridimensionando il suo comportamento ad una mera protesta.
Tuttavia, le ragioni esposte sono oggettivamente insufficienti a confutare il resoconto dei fatti riportati nel rapporto arbitrale, tenuto
conto, in particolare, che il rapporto ha valore di prova assoluta e privilegiata, ai sensi dell’art.35, comma 1, del C.G.S., e che, sulla
base di quanto dichiarato dall’arbitro, si è reso necessario il tempestivo intervento dei compagni di squadra per fermare il calciatore
in questione, impedendo che l’aggressione si concretizzasse.
Pertanto, è necessario focalizzare l’attenzione solo sulla congruità della sanzione.
A tale riguardo, per la natura e le modalità dei fatti ascritti al calciatore Italiano Antonio appare conforme a giustizia operare una
riduzione della squalifica irrogatagli in I grado.
P.Q.M.
in parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica a carico di ITALIANO Antonio fino al 31MARZO 2012 disponendo
accreditarsi la tassa sul conto della reclamante.
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