COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 64 del 30/11/2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO n.36 della Società A.S.D. TAVERNA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n.22 del 17.11.2011(squalifica del calciatore CARIATI Rosario per SEI gare).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 64 del 30/11/2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO n.36 della Società A.S.D. TAVERNA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n.22 del 17.11.2011(squalifica del calciatore CARIATI Rosario per SEI gare). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; considerato che il Sig. Cariati Rosario si è reso responsabile di comportamento offensivo nei confronti dei direttore di gara e degli organi federali;che la sanzione inflitta dal G.S. appare eccessiva rispetto alla natura ed alle modalità dei fatti ascritti al Cariati e deve essere ridotta; P.Q.M. riduce la squalifica inflitta al Sig. CARIATI Rosario al 9 DICEMBRE 2011 e dispone accreditarsi la tassa reclamo sul conto della reclamante.
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