COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 64 del 30/11/2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO n.36 della Società A.S.D. TAVERNA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n.22 del 17.11.2011(squalifica del calciatore CARIATI Rosario per SEI gare).
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 64 del 30/11/2011
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO n.36 della Società A.S.D. TAVERNA
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato
Ufficiale n.22 del 17.11.2011(squalifica del calciatore CARIATI Rosario per SEI gare).
LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
considerato che il Sig. Cariati Rosario si è reso responsabile di comportamento offensivo nei confronti dei direttore di gara e degli
organi federali;che la sanzione inflitta dal G.S. appare eccessiva rispetto alla natura ed alle modalità dei fatti ascritti al Cariati e deve
essere ridotta;
P.Q.M.
riduce la squalifica inflitta al Sig. CARIATI Rosario al 9 DICEMBRE 2011 e dispone accreditarsi la tassa reclamo sul conto della
reclamante.
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