COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 64 del 30/11/2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO n.37 del Sig. ROSSO Francesco (Società amatoriale Salumi Rosso) avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n.5A del 17.11.2011 ( squalifica fino al 30 Marzo 2012).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 64 del 30/11/2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO n.37 del Sig. ROSSO Francesco (Società amatoriale Salumi Rosso) avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n.5A del 17.11.2011 ( squalifica fino al 30 Marzo 2012). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentito il reclamante; rilevato che dal rapporto del direttore di gara è incontrovertibilmente emerso che il signor Rosso Francesco, a fine gara, dopo essersi tolto la maglia di giuoco, ha strattonato l’arbitro tentando di aggredirlo non riuscendovi per l’intervento degli altri giocatori; che la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo deve essere, però, ridotta tenuto conto della entità e modalità dei fatti; P.Q.M. riduce la inibizione inflitta al calciatore ROSSO Francesco al 27 FEBBRAIO 2012 e dispone restituire la tassa reclamo.
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