COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 69 del 07/12/2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO n. 38 della Società A.S.D. EUGENIO COSCARELLO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 13 SGS del 10.11.2011 (punizione sportiva della perdita della gara Eugenio Coscarello – Calcio Cittadellabonifati del 23.10.2011 con il punteggio di 0-3, inibizione del dirigente accompagnatore COSCARELLO Francesco fino al 10 DICEMBRE 2011, squalifica del calciatore TUFO Francesco per DUE gare).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 69 del 07/12/2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO n. 38 della Società A.S.D. EUGENIO COSCARELLO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 13 SGS del 10.11.2011 (punizione sportiva della perdita della gara Eugenio Coscarello - Calcio Cittadellabonifati del 23.10.2011 con il punteggio di 0-3, inibizione del dirigente accompagnatore COSCARELLO Francesco fino al 10 DICEMBRE 2011, squalifica del calciatore TUFO Francesco per DUE gare). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; RILEVA Il reclamo è fondato e deve essere accolto. Con il preliminare motivo assorbente, che rende superfluo l'esame degli ulteriori motivi di ricorso, la reclamante lamenta la mancata comunicazione del reclamo di prima istanza da parte della società Calcio Cittadellabonifati. Il ricorso del Cittadellabonifati risulta essere stato spedito in data 28/10/2011 con racc. a.r. n. 13021846314-8 alla A.S.D. Eugenio Coscarello alla via Mattia Preti 31, Castrolibero, anziché alla via P.Mancini 18, Marano Marchesato c/o Coscarello Francesco, indirizzo della società A.S.D. Eugenio Coscarello riportato sull'annuario del campionato Regionale Giovanissimi Gir. “A”, per la stagione 2011/2012, pubblicato con il C.U. n.8 del 12/10/2011. Tale errore costituisce una violazione del principio del contraddittorio per la mancata trasmissione di copia alla controparte, imposta dall'art.33, comma 5. P.Q.M. in accoglimento del reclamo, revoca la delibera impugnata del giudice sportivo e per l'effetto dispone: - l'omologazione del risultato della gara acquisito in campo EUGENIO COSCARELLO – CALCIO CITTADELLABONIFATI : 3-1; - revoca l'inibizione a carico del dirigente COSCARELLO Francesco; - revoca la squalifica inflitta al calciatore TUFO Francesco; - dispone accreditarsi la tassa reclamo sul conto della Società.
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