COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 69 del 07/12/2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO n.39 della Società A.S.EUROPA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.13 SGS del 10.11.2011 (omologazione risultato 1-3 gara Europa – Azzurra 2008 del 29.10.2011).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 69 del 07/12/2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO n.39 della Società A.S.EUROPA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.13 SGS del 10.11.2011 (omologazione risultato 1-3 gara Europa – Azzurra 2008 del 29.10.2011). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; RILEVA atteso che nel supplemento di rapporto l'arbitro ha comunicato testualmente “di aver consegnato prima dell'inizio della gara la distinta della società A.S. EUROPA al dirigente accompagnatore della società AZZURRA 2008 e rispettivamente la distinta della società AZZURRA 2008 al dirigente accompagnatore della società A.S. Europa”; che la reclamante ha argomentato in contrario che la distinta della società AZZURRA 2008 sarebbe stata consegnata al termine della gara, dopo che l'arbitro aveva effettuato le sue annotazioni sulla stessa e che la consegna era stata sollecitata dal Presidente della ricorrente; che l'arbitro avrebbe ammesso l'errore al Presidente della A.S. Europa, il quale lo informava della intenzione di proporre reclamo; rilevato che la motivazione del giudice sportivo è condivisibile, costituendo il rapporto arbitrale prova privilegiata riguardo ai fatti accertati e che, pertanto, non sussistono elementi tali da giustificare la revisione della pronuncia; P.Q.M. rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
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