COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 69 del 07/12/2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO n.45 del Sig. CITINO Giancarlo (Società A.S. Marzi) avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale n.10 del 17.11.2011 (squalifica fino al 17 FEBBRAIO 2012).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 69 del 07/12/2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO n.45 del Sig. CITINO Giancarlo (Società A.S. Marzi) avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale n.10 del 17.11.2011 (squalifica fino al 17 FEBBRAIO 2012). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentito il reclamante secondo il quale, in occasione delle accese proteste dei calciatori del Marzi per la concessione di un calcio di rigore, avrebbe afferrato l'arbitro per le braccia facendolo indietreggiare, al solo fine di difenderlo, con un gesto assolutamente non violento; ritenuto che il giudice sportivo ha qualificato il gesto come protesta violenta, scrivendo che il calciatore “spintonava energicamente” l'arbitro, mentre nel referto lo stesso arbitro aveva scritto “mi spintonava e protestava energicamente nei miei confronti”; che i fatti ascritti vanno diversamente valutati, in quanto nella fattispecie si configura un atto di protesta di modesta violenza, poiché l'avverbio “energicamente” non va riferito alla spinta, bensì alla protesta del calciatore; che, pertanto, appare conforme a giustizia ridurre la squalifica; P.Q.M. in parziale accoglimento del reclamo, riduce al squalifica fino al 19 DICEMBRE 2011 e dispone restituirsi la tassa reclamo.
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