COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 72 del 13/12/2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO n. 30 della Società U.S.D. SANPIETRESE avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n.15 del 27.10.2011 (Punizione sportiva della perdita della gara Caraffa – San Pietrese del 23.10.2011 con il punteggio di 0 – 3 e ammenda di € 150,00; squalifica per TRE gare calciatori CIAMBRONE Saverio, CITTADINO Andrea e TOMAINO Francesco; inibizione dirigente accompagnatore TOMAINO Maurizio fino al 31.01.2012; squalifica assistente di parte CERMINARA Giannino fino al 30.6.2013, squalifica allenatore PUCCI Alfredo fino al 30.6.2014).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 72 del 13/12/2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO n. 30 della Società U.S.D. SANPIETRESE avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n.15 del 27.10.2011 (Punizione sportiva della perdita della gara Caraffa – San Pietrese del 23.10.2011 con il punteggio di 0 – 3 e ammenda di € 150,00; squalifica per TRE gare calciatori CIAMBRONE Saverio, CITTADINO Andrea e TOMAINO Francesco; inibizione dirigente accompagnatore TOMAINO Maurizio fino al 31.01.2012; squalifica assistente di parte CERMINARA Giannino fino al 30.6.2013, squalifica allenatore PUCCI Alfredo fino al 30.6.2014). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentito l’arbitro a chiarimenti; RILEVA la reclamante impugna le sanzioni irrogate dal giudice di primo grado chiedendo che: -venga correttamente accertato il comportamento del dirigente Tomaino Maurizio che non solo non ha aggredito l’arbitro ma si è addirittura prodigato a sedare il nervosismo dei calciatori della Sanpietrese; -venga annullata la squalifica inflitta all’allenatore Pucci, che non si è reso protagonista del fatto ascritto (aggressione all’arbitro con pugni alla schiena) poiché non presente sul luogo dell’accaduto; -venga ridotta la squalifica all’assistente di parte Cerminara che pur avvicinandosi all’arbitro inveendo con ingiurie non lo ha mai colpito con la bandierina; -vengano rimodulate le squalifiche irrogate ai calciatori Tomaino Francesco e Ciambrone Saverio che non hanno spintonato l’arbitro; -venga ridotta la squalifica del calciatore Cittadino Andrea che non è mai venuto a contatto con l’arbitro; - l’ammenda venga annullata o, in subordine , ridotta per assenza di nesso causale tra i fatti e la responsabilità della società. La reclamante contesta anche la sospensione della gara lasciando intendere, seppur non rappresentandolo esplicitamente nelle conclusioni, che anche la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara non trova riscontro e giustificazione nei fatti. In via preliminare va affermato che il reclamo risulta inammissibile in relazione a tale ultima doglianza in quanto non è prova dell’invio alla controparte del reclamo stesso (ai sensi dell’art. 46 comma 5 C.G.S.). Passando al merito, va rappresentato che i fatti di cui risponde la Sanpietrese sono assolutamente certi e tali da giustificare l’irrogazione delle sanzioni. Il rapporto dell’arbitro - confermato nell’odierna audizione a chiarimenti - non mostra spazio a censure di sorta e delinea in maniera chiara, precisa e circostanziata tutti gli episodi contestati. In particolare, non può essere messo in dubbio il coinvolgimento dei tesserati citati in epigrafe nei fatti ascritti. Le sanzioni vanno ponderate valutando i singoli episodi in modo oggettivo ma anche rapportandoli al clima scaturito a fine gara. E per entrambe le ragioni appaiono congrue ed adeguate. Il reclamo è da rigettare. P.Q.M. - dichiara inammissibile il reclamo nella parte in cui si impugna la punizione sportiva della perdita della gara; -si rigetta nel resto e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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