COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 69 del 07/12/2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale (148) – APPELLO DEL SIG. GIANLUCA DE ROSE (Presidente della Società Pol. San Lucido) AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER ANNI 2, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE ▪ (delibera C.D. Territoriale presso il CR Calabria C.U. n. 37 del 13.10.2011).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 69 del 07/12/2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale (148) – APPELLO DEL SIG. GIANLUCA DE ROSE (Presidente della Società Pol. San Lucido) AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER ANNI 2, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE ▪ (delibera C.D. Territoriale presso il CR Calabria C.U. n. 37 del 13.10.2011). Con atto 5/7/2011 il Procuratore federale deferiva alla Commissione disciplinare territoriale presso il Comitato Regionale Calabria Libero Massimo, calciatore attualmente tesserato con la Pol. S. Lucido, Chiarello Santo, Presidente della SS Aiello Calabro, De Rosa Gianluca, Presidente della Polisportiva San Lucido, Russo Raffaele, Dirigente accompagnatore SS Aiello Calabro, la SS Aiello Calabro e la Polisportiva San Lucido, per rispondere: I primi quattro della violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza sanciti dall’art. 1, comma 1, del CGS, in relazione all’art. 10 comma 1, 2 e 6 del CGS e le Società SS Aiello Calabro e Polisportiva San Lucido per responsabilità diretta ed oggettiva in ordine agli addebiti contestati ai propri Presidenti ed al tesserato Libero Massimo. I deferiti Chiarello, Russo e SS Aiello Calabro hanno definito ex art. 23 CGS la loro posizione davanti alla C.D.T. con l’applicazione delle sanzioni di cui al C.U. n. 37 del 13 ottobre 2011. La C.D.T. Calabria in accoglimento del deferimento ha irrogato a De Rosa Gianluca la sanzione di anni due di inibizione, a Libero Massimo quella di mesi uno di squalifica ed alla Polisportiva San Lucido l’ammenda di € 500,00. Gianluca De Rosa ha proposto reclamo avverso la suddetta sanzione contestando la propria responsabilità disciplinare e chiedendo in via principale il proscioglimento ed in via subordinata, una congrua riduzione della sanzione inflitta. All’udienza del 2/12/2011 il rappresentante della Procura federale ha chiesto il rigetto del reclamo. Nessuno è comparso per il reclamante. I fatti da cui nasce il presente procedimento appaiono pacifici. E’ certo, infatti che nel corso della partita tra SS Aiello Calabro e Colosimi, disputata il 6/2/2011, l’Aiello Calabro schierò in campo il calciatore Libero Massimo, ancora tesserato per la Polisportiva San Lucido. E’ altresì certo che il De Rosa, presidente della Polisportiva San Lucido riferì al Chiarello, Presidente della SS Aiello, che i documenti per lo svincolo del calciatore Libero Massimo erano stati inviati ai competenti organi federali con la racc. 13649114497 dell’11/12/2010 che invece non li conteneva. Il De Rosa ha ammesso, in sostanza, di avere assicurato la SS Aiello dell’avvenuto svincolo del calciatore Libero Massimo, anche se ha attribuito la responsabilità di questa falsa informazione ad un errore del segretario. Al contrario il Chiarello ha riferito al collaboratore della Procura che l’assicurazione sulla regolarità della posizione del calciatore proveniva dal “Presidente” della Polisportiva San Lucido. In ogni caso entrambi i Presidenti hanno agito quanto meno con inescusabile leggerezza e in violazione dell’art. 6 comma 2 CGS. La responsabilità concorrente del De Rosa negli illeciti disciplinari contestati deve pertanto ritenersi provata. Il gravame appare invece meritevole di accoglimento in ordine alla quantificazione della sanzione. Pur non condividendo i toni accesi del ricorso, questa Commissione ritiene infatti che non sia applicabile alla fattispecie la norma prevista dall’art. 10 comma 6 CGS che si riferisce alle violazioni in materia di tesseramenti commessi mediante false attestazioni di cittadinanza. Deve pertanto applicarsi l’art. 10 comma 10 CGS. Alla luce di tale valutazione sanzione congrua appare quella di cui al dispositivo. P.Q.M. in parziale accoglimento del reclamo, riduce la sanzione inflitta a De Rosa Gianluca a mesi 6 (sei) di inibizione. Nulla per la tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it