COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 72 del 13/12/2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO n.48 della Società A.S.D. SERRAPEDACE CALCIO 1986 Avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.65 del 1.12.2011 (UN punto di penalizzazione; squalifica calciatore DEL CAMPO Michele fino al 7.12.2013).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 72 del 13/12/2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO n.48 della Società A.S.D. SERRAPEDACE CALCIO 1986 Avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.65 del 1.12.2011 (UN punto di penalizzazione; squalifica calciatore DEL CAMPO Michele fino al 7.12.2013). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; RILEVA la reclamante impugna la delibera del primo giudice che ha sanzionato la responsabilità del calciatore Del Campo Michele nei fatti ascritti (compimento di atto di violenza nei confronti dell’arbitro; violento calcio al braccio sinistro) nonché la propria per i fatti stessi. Le argomentazioni difensive illustrate in ricorso mirano da un lato a ridimensionare la gravità degli eventi ascritti al tesserato, negando che lo stesso abbia colpito l’arbitro, dall’altro a contestare la responsabilità della società per quanto accaduto e la legittimità della penalizzazione oltre che, in subordine, la sua congruità. Le citate ragioni appaiono insufficienti a confutare il resoconto dei fatti contenuto nel rapporto dell’arbitro che, per come narrati, non possono essere posti in dubbio in quanto riferiti in maniera chiara, puntuale e circostanziata. Il calciatore ha, dapprima, tentato di aggredire l’arbitro quindi, in altro contesto temporale, posto in essere il suo proposito colpendolo violentemente. Il comportamento è tale da meritare la sanzione inflitta. Anche la società deve rispondere, come da codice di giustizia sportiva, per l’episodio di violenza del proprio tesserato e la penalizzazione inflitta appare equa rispetto a quanto contestato. Il reclamo è, pertanto, da rigettare. P.Q.M. rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
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