COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 72 del 13/12/2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO n.47 della Società A.S.D. PIETRAFITTA CALCIO 2003 avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.61 del 24.11.2011 (squalifica calciatori DE LUCA Manuel, LAURITO Elio, PECORI Mario Franco, ROSSIELLO Francesco, SIJINARDI Gianluca, SIJINARDI Mauro fino al 23.4.2012).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 72 del 13/12/2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO n.47 della Società A.S.D. PIETRAFITTA CALCIO 2003 avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.61 del 24.11.2011 (squalifica calciatori DE LUCA Manuel, LAURITO Elio, PECORI Mario Franco, ROSSIELLO Francesco, SIJINARDI Gianluca, SIJINARDI Mauro fino al 23.4.2012). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; RILEVATO che, nella odierna seduta, si riteneva opportuno procedere ad un approfondimento di indagine, per cui veniva disposta la convocazione a chiarimenti dell'arbitro della gara di cui in epigrafe per la seduta del 16 gennaio 2012; P.Q.M. rimanda ogni decisione all'esito della disposta audizione del direttore di gara nella seduta del 16 GENNAIO 2012.
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