COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 72 del 13/12/2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO n. 44 della Società U.S.D. LAGANADI avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Reggio Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.24 del 17.11.2011 (Ammenda € 150,00; squalifica di FOTI Domenico fino al 17.5.2013; squalifica DI VAIO Gino e GIUNTA Davide fino al 17.3.2013; squalifica POSTORINO Carmelo fino al 17.6.2012).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 72 del 13/12/2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO n. 44 della Società U.S.D. LAGANADI avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Reggio Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.24 del 17.11.2011 (Ammenda € 150,00; squalifica di FOTI Domenico fino al 17.5.2013; squalifica DI VAIO Gino e GIUNTA Davide fino al 17.3.2013; squalifica POSTORINO Carmelo fino al 17.6.2012). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentita la reclamante e l’arbitro a chiarimenti; RILEVA la reclamante impugna le sanzioni irrogate dal giudice di primo grado chiedendo una totale riconsiderazione dei fatti che assume riferiti dall’arbitro in maniera assolutamente erronea. A tal fine produce un video che riproduce l’intero incontro offrendo, a suo dire, una rappresentazione dei fatti totalmente diversa da quanto riportato nel rapporto di gara. In via preliminare va affermato che l’articolo 35 C.G.S. non ammette la produzione di prova televisiva per smentire tout court la ricostruzione dei fatti compiuta dall’arbitro nel rapporto di gara; inoltre il filmato prodotto non offre piena garanzia né tecnica né documentale nella ricostruzione degli eventi, per cui non può essere utilizzato quale mezzo di prova – in astratto utilizzabile - nel dimostrare che i documenti ufficiali indicano quale autore dell’atto soggetto estraneo, nel caso di specie il Foti (v. art 35 C.G.S.). L’arbitro nell’odierna audizione a chiarimenti ha confermato senza nutrire alcun dubbio i fatti per come riportati nel rapporto di gara. Pertanto i tesserati della Società Laganadi ne devono rispondere in base ai principi che regolano la giustizia sportiva. A parere di questa Commissione le sanzioni vanno riponderate a seguito di attenta analisi che ne corregga la valutazione sulla valenza offensiva. P.Q.M. in parziale accoglimento del reclamo rimodula le squalifiche per come segue: -la squalifica (fino al 17.5.2013) nei confronti di FOTI Domenico viene ridotta a tutto il 30 GIUGNO 2012; -la squalifica (fino al 17.3.2013) nei confronti di DI VAIO Gino e GIUNTA Davide viene ridotta a tutto il 30 NOVEMBRE 2012; -rigetta nel resto; -dispone accreditare la tassa reclamo sul conto della società.
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