COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 77 del 27/12/2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 4 a carico di: Sig. PASSALACQUA ANTONIO, dirigente dell’U.S. Scalea 1912, per rispondere della violazione dell’art.1 comma 1 del C.G.S. ( inosservanza di norme federali e comportamento contrario ai principi di lealtà, correttezza e probità nei rapporti comunque riferibili all’attività sportiva) in relazione all’art.94 ter, comma 13 delle NOIF ( obbligo di pagamento agli allenatori delle società della L.N.D. di somme accertate con lodo emesso dal competente Collegio Arbitrale) ed all’art.8, comma 9, del C.G.S., (mancato pagamento delle somme dovute dalle società a seguito di accertamento del Collegio Arbitrale) per non avere ottemperato nel termine normativamente previsto all’obbligo di pagamento nei confronti del tecnico, sig. Suriano Vittorio, per quanto descritto nella parte motiva; l’ U.S. SCALEA 1912, ai sensi dell’art.4, comma 1 del C.G.S., per responsabilità diretta in relazione alla condotta antiregolamentare ascritta al proprio Presidente.

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 77 del 27/12/2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 4 a carico di: Sig. PASSALACQUA ANTONIO, dirigente dell’U.S. Scalea 1912, per rispondere della violazione dell’art.1 comma 1 del C.G.S. ( inosservanza di norme federali e comportamento contrario ai principi di lealtà, correttezza e probità nei rapporti comunque riferibili all’attività sportiva) in relazione all’art.94 ter, comma 13 delle NOIF ( obbligo di pagamento agli allenatori delle società della L.N.D. di somme accertate con lodo emesso dal competente Collegio Arbitrale) ed all’art.8, comma 9, del C.G.S., (mancato pagamento delle somme dovute dalle società a seguito di accertamento del Collegio Arbitrale) per non avere ottemperato nel termine normativamente previsto all’obbligo di pagamento nei confronti del tecnico, sig. Suriano Vittorio, per quanto descritto nella parte motiva; l’ U.S. SCALEA 1912, ai sensi dell’art.4, comma 1 del C.G.S., per responsabilità diretta in relazione alla condotta antiregolamentare ascritta al proprio Presidente. IL DEFERIMENTO. Con provvedimento del 20 ottobre 2011 il Vice Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale il sig. Passalacqua Antonio e la Società U.S. Scalea 1912 per rispondere delle incolpazioni in rubrica. La vicenda ha avuto inizio in data 19.06.2009 con la comunicazione del sig. Suriano Vittorio – allenatore della prima squadra dell’U.S. Scalea 1912- con la quale veniva richiesto l’intervento della Procura Federale per non avere la società ottemperato alla decisione del Collegio Arbitrale della L.N.D. - adottata il 18.04.2009 e pubblicata sul C.U. n.5 del 27.4.2009- con la quale il predetto organo aveva riconosciuto al tecnico la somma di € 8.122,00 oltre interessi con obbligo ( non adempiuto) per la U.S. Scalea 1912 di provvedere al pagamento entro 30 gg. dalla notifica del comunicato. La Procura Federale, esaminati gli atti, accertava la inosservanza dell’art. 1, comma 1, del C.G.S. in relazione all’art.94 ter comma 13, delle NOIF e all’art.8, comma 9, del C.G.S.; IL DIBATTIMENTO Nella riunione del 19 dicembre 2011 sono comparsi davanti a questa Commissione Disciplinare Territoriale il sostituto Procuratore Federale avv. Gianfranco Marcello nonché l’avv. Fabio Longo per gli incolpati il quale ha depositato idonea documentazione attestante che le competenze dovute al sig. Suriano Vittorio erano state corrisposte nel termine indicato dal Collegio Arbitrale. LE RICHIESTE DELLA PROCURA FEDERALE Il Sostituto Procuratore Federale, preso atto di quanto sopra e verificata la documentazione esibita, ha chiesto dichiararsi non luogo a procedere. P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale considerato che l’U.S. Scalea 1912 ha provveduto al pagamento delle somme dovute al sig. Suriano Vittorio nel termine assegnato dal Collegio Arbitrale, in conformità a quanto richiesto dalla Procura Federale all’odierna seduta, dichiara non luogo a procede nei confronti della U.S. Scalea e del suo Presidente (all’epoca dei fatti) Sig. Passalacqua Antonio.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it