COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 77 del 27/12/2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 5 a carico di: LARATTA Giovanni calciatore; FERRISE Giovanni calciatore; SILLETTA Mario dirigente della Soc.S.S.D. Olimpia Real Silana 1947; VIZZA Luigi dirigente della Società S.S.D. OLIMPIA REAL SILANA 1947 per rispondere : i calciatori Laratta Giovanni e Ferrise Giovanni della violazione di cui agli artt. 1, comma 1, in relazione all’art. 10, commi 2 e 6, del C.G.S. per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità e delle norme in materia di tesseramento, per aver disputato nella stagione sportiva 2010/2011 rispettivamente 9 e 7 gare nelle file della società S.S.D.Olimpia Real Silana 1947 valevoli per il Campionato di Campionato di 3^ categoria “Gir. E” senza averne titolo perché in detto periodo non potevano essere tesserati per detta società ex art.110 2° c. delle NOIF avendo gli stessi militato fino al 10/03/2011 nelle file della F.C. Savelli Calcio, esclusa dal Campionato di 2^ Categoria giusto C.U. del 10/03/2011, e nella quale avevano disputato alcune gare del girone di ritorno; il sig. Silletta Mario della violazione di cui agli artt. 1, comma 1, in relazione all’art. 10, comma 6, del C.G.S. per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità e delle norme in materia di tesseramento, per aver sottoscritto nella stagione sportiva 2010/2011 cinque distinte gara in cui dichiarava che i giocatori ivi menzionati erano regolarmente tesserati e partecipavano alle partite sotto la responsabilità della società di appartenenza, giusto le norme vigenti, malgrado i calciatori Laratta Giovanni e Ferrise Giovanni non ne avessero titolo come descritto nella parte motiva. il sig. Vizza Luigi della violazione di cui agli artt. 1, comma 1, in relazione all’art. 10, comma 6,del C.G.S. per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità e delle norme in materia di tesseramento, per aver sottoscritto della stagione sportiva 2010/2011 quattro distinte gara in cui dichiarava che i giocatori ivi menzionati erano regolarmente tesserati e partecipavano alla partita sotto la responsabilità della società di appartenenza, giusto le norme vigenti, malgrado i calciatori Laratta Giovanni e Ferrise Giovanni non ne avessero titolo come descritto nella parte motiva; la società S.S.D.Olimpia Real Silana 1947, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S., nelle violazioni ascritte ai propri tesserati o dei soggetti che abbiano comunque svolta attività nel suo interesse ai sensi dell’art. 1, comma 5, deI C.G.S..

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 77 del 27/12/2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 5 a carico di: LARATTA Giovanni calciatore; FERRISE Giovanni calciatore; SILLETTA Mario dirigente della Soc.S.S.D. Olimpia Real Silana 1947; VIZZA Luigi dirigente della Società S.S.D. OLIMPIA REAL SILANA 1947 per rispondere : i calciatori Laratta Giovanni e Ferrise Giovanni della violazione di cui agli artt. 1, comma 1, in relazione all’art. 10, commi 2 e 6, del C.G.S. per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità e delle norme in materia di tesseramento, per aver disputato nella stagione sportiva 2010/2011 rispettivamente 9 e 7 gare nelle file della società S.S.D.Olimpia Real Silana 1947 valevoli per il Campionato di Campionato di 3^ categoria “Gir. E” senza averne titolo perché in detto periodo non potevano essere tesserati per detta società ex art.110 2° c. delle NOIF avendo gli stessi militato fino al 10/03/2011 nelle file della F.C. Savelli Calcio, esclusa dal Campionato di 2^ Categoria giusto C.U. del 10/03/2011, e nella quale avevano disputato alcune gare del girone di ritorno; il sig. Silletta Mario della violazione di cui agli artt. 1, comma 1, in relazione all’art. 10, comma 6, del C.G.S. per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità e delle norme in materia di tesseramento, per aver sottoscritto nella stagione sportiva 2010/2011 cinque distinte gara in cui dichiarava che i giocatori ivi menzionati erano regolarmente tesserati e partecipavano alle partite sotto la responsabilità della società di appartenenza, giusto le norme vigenti, malgrado i calciatori Laratta Giovanni e Ferrise Giovanni non ne avessero titolo come descritto nella parte motiva. il sig. Vizza Luigi della violazione di cui agli artt. 1, comma 1, in relazione all’art. 10, comma 6,del C.G.S. per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità e delle norme in materia di tesseramento, per aver sottoscritto della stagione sportiva 2010/2011 quattro distinte gara in cui dichiarava che i giocatori ivi menzionati erano regolarmente tesserati e partecipavano alla partita sotto la responsabilità della società di appartenenza, giusto le norme vigenti, malgrado i calciatori Laratta Giovanni e Ferrise Giovanni non ne avessero titolo come descritto nella parte motiva; la società S.S.D.Olimpia Real Silana 1947, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S., nelle violazioni ascritte ai propri tesserati o dei soggetti che abbiano comunque svolta attività nel suo interesse ai sensi dell’art. 1, comma 5, deI C.G.S.. IL DEFERIMENTO Con provvedimento del 24 ottobre 2011 il Vice Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale Laratta Giovanni, Ferrise Giovanni, Silletta Mario, Vizza Luigi e la Società S.S.D. Olimpia Real Silana 1947 per rispondere delle incolpazioni in rubrica. La vicenda ha avuto inizio in data 19.06.2011 con trasmissione, da parte della segretaria della C.D.T., del C.U. n.156 del 09.06.2011 nel quale la predetta C.D.T., preso atto delle dichiarazioni rilasciate dai dirigenti della S.S.D. Olimpia Real Silana 1947, accertava che i calciatori Laratta Giovanni e Ferrise Giovanni, pur non avendone titolo, avevano preso parte a gare disputate dalla società nel campionato sportivo di 3^ Categoria “Girone E”. La Procura Federale, esaminati gli atti, accertava la violazione delle norme indicate in rubrica. IL DIBATTIMENTO Nella riunione del 19 dicembre 2011 sono comparsi davanti a questa Commissione Disciplinare Territoriale il sostituto Procuratore Federale Avv. Gianfranco Marcello nonché i sigg.ri Laratta Giovanni e Vizza Luigi. LE RICHIESTE DELLA PROCURA FEDERALE Il Sostituto Procuratore Federale, con una breve requisitoria, ha compiutamente illustrato i motivi del deferimento ed ha formulato le seguenti richieste: - per Laratta Giovanni e Ferrise Giovanni la squalifica per anni due; - per Silletti Mario e Vizza Luigi l’inibizione per anni due; - per la società S.S.D. Olimpia Real Silana 1947 la penalizzazione di otto punti nel corrente campionato e l’ammenda di € 800,00. LE RICHIESTE DELLA DIFESA Gli incolpati hanno dedotto di non essere a conoscenza delle norme federali che non consentivano la loro partecipazione alle gare. I MOTIVI DELLA DECISIONE Dall’istruttoria espletata è emerso in maniera chiara ed incontrovertibile che gli elementi oggettivi raccolti integrino gli estremi dell’illecito contestato ai tesserati. La richiesta della Procura Federale è stata contenuta nel minimo edittale. P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale, riconosciuta la responsabilità degli incolpati, irroga: ai calciatori LARATTA Giovanni e FERRISE Giovanni la squalifica per anni DUE (2) e quindi fino al 27.12.2014; ai sigg.ri SILLETTA Mario e VIZZA Luigi, dirigenti della Società S.S.D. Olimpia Real Silana 1947, la inibizione per anni DUE (2) e quindi fino al 27.12.2014; Considerato che la Società S.S.D. Olimpia Real Silana 1947 è stata dichiarata inattiva con Comunicato Ufficiale n.42 del 9 novembre 2011 dichiara non doversi procedere nei confronti della stessa.
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