COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 77 del 27/12/2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 5 a carico di: LARATTA Giovanni calciatore; FERRISE Giovanni calciatore; SILLETTA Mario dirigente della Soc.S.S.D. Olimpia Real Silana 1947; VIZZA Luigi dirigente della Società S.S.D. OLIMPIA REAL SILANA 1947 per rispondere : i calciatori Laratta Giovanni e Ferrise Giovanni della violazione di cui agli artt. 1, comma 1, in relazione all’art. 10, commi 2 e 6, del C.G.S. per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità e delle norme in materia di tesseramento, per aver disputato nella stagione sportiva 2010/2011 rispettivamente 9 e 7 gare nelle file della società S.S.D.Olimpia Real Silana 1947 valevoli per il Campionato di Campionato di 3^ categoria “Gir. E” senza averne titolo perché in detto periodo non potevano essere tesserati per detta società ex art.110 2° c. delle NOIF avendo gli stessi militato fino al 10/03/2011 nelle file della F.C. Savelli Calcio, esclusa dal Campionato di 2^ Categoria giusto C.U. del 10/03/2011, e nella quale avevano disputato alcune gare del girone di ritorno; il sig. Silletta Mario della violazione di cui agli artt. 1, comma 1, in relazione all’art. 10, comma 6, del C.G.S. per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità e delle norme in materia di tesseramento, per aver sottoscritto nella stagione sportiva 2010/2011 cinque distinte gara in cui dichiarava che i giocatori ivi menzionati erano regolarmente tesserati e partecipavano alle partite sotto la responsabilità della società di appartenenza, giusto le norme vigenti, malgrado i calciatori Laratta Giovanni e Ferrise Giovanni non ne avessero titolo come descritto nella parte motiva. il sig. Vizza Luigi della violazione di cui agli artt. 1, comma 1, in relazione all’art. 10, comma 6,del C.G.S. per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità e delle norme in materia di tesseramento, per aver sottoscritto della stagione sportiva 2010/2011 quattro distinte gara in cui dichiarava che i giocatori ivi menzionati erano regolarmente tesserati e partecipavano alla partita sotto la responsabilità della società di appartenenza, giusto le norme vigenti, malgrado i calciatori Laratta Giovanni e Ferrise Giovanni non ne avessero titolo come descritto nella parte motiva; la società S.S.D.Olimpia Real Silana 1947, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S., nelle violazioni ascritte ai propri tesserati o dei soggetti che abbiano comunque svolta attività nel suo interesse ai sensi dell’art. 1, comma 5, deI C.G.S..
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