COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 77 del 27/12/2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO n. 51 della Società SAN FILI CALCIO 1926 avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.71 del 09.12.2011 (Ammenda € 100,00 – squalifica per CINQUE gare inflitta ai calciatori CONFORTI Igor e GARRAFA Francesco – squalifica per TRE gare inflitta ai calciatori AMMIRATO Mario, BRUNO Gaspare, MUZZILLO Luigi e SPAGNUOLO Gianmarco).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 77 del 27/12/2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO n. 51 della Società SAN FILI CALCIO 1926 avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.71 del 09.12.2011 (Ammenda € 100,00 – squalifica per CINQUE gare inflitta ai calciatori CONFORTI Igor e GARRAFA Francesco – squalifica per TRE gare inflitta ai calciatori AMMIRATO Mario, BRUNO Gaspare, MUZZILLO Luigi e SPAGNUOLO Gianmarco). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali; sentito il rappresentante della società reclamante; rilevato che da la rapporto del direttore di gara è incontrovertibilmente emerso: - che l’arbitro a fine gara è stato fatto oggetto di frasi offensive e minacciose; che i calciatori Conforti Igor e Garrafa Francesco, a fine gara, dopo essersi tolta la maglia per non farsi riconoscere, rivolgevano parole offensive e minacciose all’indirizzo dell’arbitro; - che il calciatore Ammirato Mario, a fine gara, dopo essersi tolto la maglia di gioco rivolgeva parole offensive all’indirizzo dell’arbitro; - che i calciatori Bruno Gaspare, Muzzillo Luigi e Spagnuolo Gianmarco, a fine gara, dopo essersi tolti la maglia di gioco, rivolgevano parole minacciose all’indirizzo dell’arbitro; - che il direttore di gara, tuttavia, poteva identificare gli autori delle infrazioni dal numero impresso sui calzoncini; che a profferire le frasi offensive e minacciose a fine gara è stato il sig. Garraffa Carmine già adeguatamente sanzionato e che non ha proposto reclamo; che le sanzioni inflitte dal Giudice Sportivo devono ritenersi eccessive in relazione allo svolgimento dei fatti; P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale : - revoca l’ammenda di € 100,00; - riduce a QUATTRO giornate effettive di gara la squalifica inflitta ai calciatori CONFORTI Igor e GARRAFFA Francesco; - riduce a DUE giornate effettive di gara la squalifica inflitta ai calciatori AMMIRATO Mario, BRUNO Gaspare, MUZZILLO Luigi e SPAGNUOLO Gianmarco; dispone, infine, accreditarsi la tassa sul conto della reclamante.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it