COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 48 del 24 Novembre 2011 Delibere della Commissione Disciplinare 195. DELIBERA C.D.T. – RECLAMI SPARTANO CALCIO – GARA PODERIA / SPARTANO CALCIO DEL 27.03.2011 – 3^ CAT. – DELEGAZIONE PROVINCIALE SALERNO

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 48 del 24 Novembre 2011 Delibere della Commissione Disciplinare 195. DELIBERA C.D.T. – RECLAMI SPARTANO CALCIO – GARA PODERIA / SPARTANO CALCIO DEL 27.03.2011 – 3^ CAT. – DELEGAZIONE PROVINCIALE SALERNO La C.D.T, letti i due reclami prodotti dalla società Spartano Calcio, riuniti per connessione oggettiva e soggettiva; visti gli atti ufficiali, rileva la parziale fondatezza di uno dei due atti di impugnazione. Invero, con un primo reclamo la società Spartano si è opposta alla decisione del G.S.T. della Delegazione Provinciale di Salerno, che, a seguito di reclamo, presentato dalla società Poderia, sulla presunta posizione irregolare del calciatore Torre Pietro Francesco (e non Pierfranco, come erroneamente indicato dal Giudice Sportivo Territoriale medesimo), nato il 4.12.1974, aveva inflitto al calciatore innanzi nominato un ulteriore squalifica per quattro giornate di gara. Da un attento esame degli atti di gara, si è accertato che, in occasione della gara del 27.03.2011, contro la società Poderia, il calciatore Torre Pierfranco, nato il 3.10.1978 (che, in realtà, il G.S.T. della Delegazione Provinciale di Salerno aveva inteso gravare di ulteriore squalifica), non era presente in distinta e che ha partecipato, alla gara medesima, ma in posizione del tutto regolare, il calciatore (quasi omonimo dell’altro) Torre Pietro Francesco, nato il 4.12.1974. Pertanto, il primo ricorso della società Spartano Calcio merita accoglimento, per cui deve essere revocata la squalifica, per quattro giornate di gara, inflitta, quale ulteriore punizione, al calciatore Torre Pierfranco (C.U. n. 33 del 14.04.2011 della Delegazione Provinciale di Salerno, pag. 1740). In merito al secondo reclamo, con il quale è stata impugnata la squalifica a carico del calciatore Lovisi Luciano, nato il 9.07.1986, lo stesso non può trovare accoglimento, per le motivazioni di seguito indicate. Alla gara del 13.03.2011, Dopolavoro Ferroviario Sapri / Spartano Calcio, valevole per il medesimo Campionato, ha preso invero parte il calciatore Lovisi Luciano, in relazione al quale, sulla distinta ufficiale di gara, è stata riportata una data di nascita corretta a penna, esattamente 26.04.1983, con numero di carta di identità NA 0487806 che appartiene, invece, al calciatore omonimo, Lovisi Luciano, nato il 9.07.1986. Deve concludersi, sulla base dell’inoppugnabile indicazione dell’innanzi specificata carta d’identità, che il calciatore Lovisi Luciano, nato il 9.07.1986, abbia partecipato sia alla gara del 13.03.2011 (Dopolavoro Ferroviario Sapri / Spartano Calcio), sia a quella del 27.03.2011, di cui al reclamo in esame, diversamente da quanto asserito dalla società ricorrente. Alla luce degli accertamenti eseguiti da questa C.D.T., nonché in ragione delle motivazioni innanzi enunciate, deve confermarsi, ma esclusivamente per quel che concerne la posizione irregolare del calciatore Lovisi Luciano, nato il 9.07.1986, la decisione del G.S.T. della Delegazione Provinciale di Salerno, che ha inflitto gara persa a carico della società Spartano Calcio. Quanto alla squalifica aggiuntiva, a carico del calciatore Lovisi Luciano, per motivi di equa corrispondenza della sanzione all’effettiva gravità dell’infrazione, questa C.D.T. ritiene di dover accogliere parzialmente il ricorso della società Spartano Calcio, riducendo al 25.11.2011 la squalifica integrativa, inflitta dal G.S.T. della Delegazione Provinciale di Salerno, in misura che si appalesa eccessiva, a carico del più volte nominato calciatore Lovisi Luciano, nato il 9.07.1986. P.Q.M. DELIBERA di accogliere parzialmente i due distinti ricorsi, proposti dalla società Spartano Calcio: quanto al primo, annullando l’ulteriore squalifica per quattro giornate di gara, inflitta dal G.S.T. della D.P. di Salerno a carico del calciatore Torre Pierfranco, nato il 3.10.1978; quanto al secondo, riducendo al 25.11.2011 la squalifica integrativa, inflitta dal G.S.T. della D.P. di Salerno a carico del calciatore Lovisi Luciano, nato il 9.07.1986; nulla dispone in ordine alle due tasse reclamo, non versate.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it