COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 30 del 06/12/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo società BUSTO 81 Camp. Juniores Prov. Gir. C Gara del 12-11-2011 tra Busto 81 / Amici dello sport C.U. n. 22 della delegazione di Legnano datato 24-11-2011
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 30 del 06/12/2011
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
Reclamo società BUSTO 81 Camp. Juniores Prov. Gir. C
Gara del 12-11-2011 tra Busto 81 / Amici dello sport
C.U. n. 22 della delegazione di Legnano datato 24-11-2011
La società BUSTO 81 ha presentato reclamo avverso la decisione del GS che ha comminato la sanzione della perdita della gara con il risultato di 0 – 3, lamentando la propria estraneità circa i fatti accaduti.
La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: dal rapporto arbitrale risulta che l’arbitro ha deciso di sospendere la gara al 12’ del secondo tempo a seguito di una rissa che ha coinvolto i giocatori di entrambe le squadre, riuscendo ad identificare con certezza solo alcuni calciatori di entrambe le società
Questa Commissione Disciplinare, preso atto della gravità dei fatti accaduti, ritiene che la sanzione della perdita della gara a carico di entrambe le società adottata dal GS meriti pertanto di essere confermata.
Tanto ritenuto e premesso
RIGETTA
Il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
Share the post "COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 30 del 06/12/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo società BUSTO 81 Camp. Juniores Prov. Gir. C Gara del 12-11-2011 tra Busto 81 / Amici dello sport C.U. n. 22 della delegazione di Legnano datato 24-11-2011"