COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 38 del 23 Novembre 2011 Delibera della Commissione Disciplinare 7.1.1. OPPOSIZIONE A.S.D. LOREO Avverso delibera Giudice Sportivo Territoriale Regionale di cui al Comunicato n. 35 del 9/11/2011 – Ripetizione gara Laguna Venezia 2011 – Loreo del 30/10/2011 – Campionato di Promozione
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 38 del 23 Novembre 2011
Delibera della Commissione Disciplinare
7.1.1. OPPOSIZIONE A.S.D. LOREO
Avverso delibera Giudice Sportivo Territoriale Regionale di cui al Comunicato n. 35 del 9/11/2011 –
Ripetizione gara Laguna Venezia 2011 – Loreo del 30/10/2011 – Campionato di Promozione
La Società A.S.D. Loreo ha presentato opposizione avverso la decisione assunta dal Giudice Sportivo Regionale
Territoriale pubblicata nel Comunicato n. 35 del 9/11/2011 con la quale ha deliberato la ripetizione della gara in oggetto
per i seguenti motivi :
“rilevato dal R.A. e relativo supplemento che nella distinta di gara consegnata dalla Società Laguna Venezia 2011 non
venivano indicati i dati anagrafici (nome, cognome e data di nascita) del giocatore n. 3;
che l'Arbitro e i due A.A. non verificavano la corrispondenza dei dati indicati in distinta con quelli del documento
identificativo e che peraltro non ricordano tali dati;
premesso che codesto Giudice non può effettuare ulteriori indagini in merito;
ritenuto il caso rivestente i caratteri di errore tecnico da parte dell'Arbitro;
il G.S. delibera :
- la ripetizione della gara in oggetto a data da definire dal C.R. Veneto”.
La Commissione Disciplinare Territoriale
esaminato il ricorso presentato dalla Società A.S.D. Loreo;
vista la documentazione ufficiale in atti;
lette le controdeduzioni fatte pervenire dalla Società Laguna Venezia 2011;
sentito personalmente il direttore di gara che ha confermato quanto esposto nel supplemento di rapporto in ordine alla
identificazione del calciatore n. 3 ed alle sue generalità (Laguna Venezia 2011);
ritenuto la C.D.T. che gli accertamenti in concreto svolti dal direttore di gara, consentono di superare, ai fini della
regolarità dello svolgimento della stessa, gli errori materiali contenuti nella distinta compilata dalla Società Laguna
Venezia 2011, per i quali la medesima é già stata sanzionata con provvedimento a parte
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale
delibera
- di rigettare il reclamo presentato dalla Società A.S.D. Loreo;
- di modificare la decisione del Giudice Sportivo nella parte in cui dispone la ripetizione dell’incontro in oggetto per errore
tecnico dell’arbitro;
- di confermare la regolarità della gara oggi presa in esame e di omologarla con il risultato acquisito in campo di : Laguna
Venezia 2011 – Loreo 0 – 0;
- di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
Share the post "COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 38 del 23 Novembre 2011 Delibera della Commissione Disciplinare 7.1.1. OPPOSIZIONE A.S.D. LOREO Avverso delibera Giudice Sportivo Territoriale Regionale di cui al Comunicato n. 35 del 9/11/2011 – Ripetizione gara Laguna Venezia 2011 – Loreo del 30/10/2011 – Campionato di Promozione"