COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 38 del 23 Novembre 2011 Delibera della Commissione Disciplinare 7.1.1. OPPOSIZIONE A.S.D. LOREO Avverso delibera Giudice Sportivo Territoriale Regionale di cui al Comunicato n. 35 del 9/11/2011 – Ripetizione gara Laguna Venezia 2011 – Loreo del 30/10/2011 – Campionato di Promozione

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 38 del 23 Novembre 2011 Delibera della Commissione Disciplinare 7.1.1. OPPOSIZIONE A.S.D. LOREO Avverso delibera Giudice Sportivo Territoriale Regionale di cui al Comunicato n. 35 del 9/11/2011 – Ripetizione gara Laguna Venezia 2011 – Loreo del 30/10/2011 – Campionato di Promozione La Società A.S.D. Loreo ha presentato opposizione avverso la decisione assunta dal Giudice Sportivo Regionale Territoriale pubblicata nel Comunicato n. 35 del 9/11/2011 con la quale ha deliberato la ripetizione della gara in oggetto per i seguenti motivi : “rilevato dal R.A. e relativo supplemento che nella distinta di gara consegnata dalla Società Laguna Venezia 2011 non venivano indicati i dati anagrafici (nome, cognome e data di nascita) del giocatore n. 3; che l'Arbitro e i due A.A. non verificavano la corrispondenza dei dati indicati in distinta con quelli del documento identificativo e che peraltro non ricordano tali dati; premesso che codesto Giudice non può effettuare ulteriori indagini in merito; ritenuto il caso rivestente i caratteri di errore tecnico da parte dell'Arbitro; il G.S. delibera : - la ripetizione della gara in oggetto a data da definire dal C.R. Veneto”. La Commissione Disciplinare Territoriale esaminato il ricorso presentato dalla Società A.S.D. Loreo; vista la documentazione ufficiale in atti; lette le controdeduzioni fatte pervenire dalla Società Laguna Venezia 2011; sentito personalmente il direttore di gara che ha confermato quanto esposto nel supplemento di rapporto in ordine alla identificazione del calciatore n. 3 ed alle sue generalità (Laguna Venezia 2011); ritenuto la C.D.T. che gli accertamenti in concreto svolti dal direttore di gara, consentono di superare, ai fini della regolarità dello svolgimento della stessa, gli errori materiali contenuti nella distinta compilata dalla Società Laguna Venezia 2011, per i quali la medesima é già stata sanzionata con provvedimento a parte P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale delibera - di rigettare il reclamo presentato dalla Società A.S.D. Loreo; - di modificare la decisione del Giudice Sportivo nella parte in cui dispone la ripetizione dell’incontro in oggetto per errore tecnico dell’arbitro; - di confermare la regolarità della gara oggi presa in esame e di omologarla con il risultato acquisito in campo di : Laguna Venezia 2011 – Loreo 0 – 0; - di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it