COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 38 del 23 Novembre 2011 Delibera della Commissione Disciplinare 7.1.5. DEFERIMENTO DA PARTE DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.C. Nei confronti : – del Sig. Gian Marco VOLPATO – Presidente A.C. Ballò Scaltenigo – della Società A.C. Ballò Scaltenigo

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 38 del 23 Novembre 2011 Delibera della Commissione Disciplinare 7.1.5. DEFERIMENTO DA PARTE DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.C. Nei confronti : - del Sig. Gian Marco VOLPATO – Presidente A.C. Ballò Scaltenigo - della Società A.C. Ballò Scaltenigo La Procura Federale con atto del 6/9/2011, ha deferito al giudizio della Commissione Disciplinare Territoriale i seguenti soggetti : il Sig. Gian Marco VOLPATO – Presidente A.C. Ballò Scaltenigo per rispondere della infrazione di cui all’art. 1,comma 1 del C.G.S., per avere, al termine della gara del Campionato di 2^ Categoria Riva Malcontenta - Ballò Scaltenigo del 9/3/2011, rivolto al direttore di gara espressioni minacciose ed intimidatorie riportate nella parte motiva dell’atto di deferimento; la Società A.C. Ballò Scaltenigo per rispondere a titolo di responsabilità diretta, in conseguenza della condotta ascrivibile al proprio Presidente e legale rappresentante, ex art. 4, comma 1 del C.G.S. La Commissione Disciplinare Territoriale, preliminarmente, ha rilevato la ritualità del deferimento e della fissazione delle udienze. Nell’udienza del 22/11/2011 sono risultati presenti : - il Sig. Gian Marco VOLPATO Presidente A.C. Ballò Scaltenigo - la Società A.C. Ballò Scaltenigo rappresentata dallo stesso Sig. Gian Marco Volpato - il Dott. Salvatore SCIUTO Rappresentante della Procura Federale della F.I.G.C. In via preliminare il Sig. G.Marco Volpato, nel confermare la propria ammissione di responsabilità rispetto al fatto ascrittogli, trasmette per il tramite del Rappresentante A.I.A. presso la C.D.T., Sig. Cesarino Fregonese, presente alla riunione odierna, le sue scuse più sentite all’intera categoria arbitrale ed in particolare al direttore di gara Sig. Perissinotto P.Giovanni della Sezione di S.Donà, nonché all’intera organizzazione federale per le frasi pronunciate in un momento di rabbia. Chiede quindi di essere ammesso al patteggiamento. avvalendosi dell’art. 23 del C.G.S. A questo punto, tenuto conto del comportamento collaborativo e della resipiscenza del Sig. Volpato, che consentono di ritenere applicabile la riduzione di cui all’art. 24 del C.G.S., nonché della riduzione della pena conseguente all’art. 23 del C.G.S. aderendo alla richiesta il Rappresentante della Procura, quantifica come segue le sanzioni applicabili : - al Sig. Gian Marco VOLPATO Presidente A.C. Ballò Scaltenigo : inibizione per giorni 10 (dieci) - la Società A.C. Ballò Scaltenigo Ammenda di € 100,00.- La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto dell’accordo delle parti, visti gli art. 23 e 24 del C.G.S., ritenuti sussistenti i presupposti di cui al comma 2 del predetto articolo 23 del C.G.S. dispone l’adozione dei seguenti provvedimenti disciplinari : - al Sig. Gian Marco VOLPATO Presidente A.C. Ballò Scaltenigo : inibizione per giorni 10 (dieci) - la Società A.C. Ballò Scaltenigo Ammenda di € 100,00.- Si precisa che i provvedimenti disciplinari sopra indicati hanno decorrenza dalla data di pubblicazione del presente Comunicato.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it