COMITATO REGIONALE VENETO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 43 DEL 21.12.2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale 8.1.1. OPPOSIZIONE GIOCATORE CAZZOLI FILIPPO – U.C.D. SOLESINESE Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale Territoriale di cui al Comunicato n. 40 del 7/12/2011 – Squalifica per cinque giornate – Campionato di Promozione

COMITATO REGIONALE VENETO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 43 DEL 21.12.2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale 8.1.1. OPPOSIZIONE GIOCATORE CAZZOLI FILIPPO – U.C.D. SOLESINESE Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale Territoriale di cui al Comunicato n. 40 del 7/12/2011 – Squalifica per cinque giornate – Campionato di Promozione Il giocatore Cazzoli Filippo, tesserato per la Società U.C.D. Solesinese, ha presentato opposizione avverso la delibera assunta dal Giudice Sportivo Regionale, pubblicata nel Comunicato n. 40 del 7/12/2011, con la quale é stata adottata a suo carico la squalifica per cinque giornate : “per contegno offensivo e minaccioso nei confronti dell'arbitro; continuava ad offenderlo e minacciarlo dopo l'espulsione, profferendo anche frase blasfema; nonché per essersi diretto successivamente, con fare aggressivo, pronunciando altresì offese e minacce contro un A.A., ma veniva trattenuto a fatica dai propri compagni di squadra”. La Commissione Disciplinare Territoriale esaminato il ricorso presentato dal calciatore Cazzoli Filippo; vista la documentazione ufficiale in atti; sentito per le vie brevi l’arbitro che ha confermato quanto descritto nel referto di gara; ritenuto che l’atteggiamento offensivo non sia mai trasceso in atteggiamento violento, per cui il provvedimento sanzionatorio possa essere ridotto a quattro giornate P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale delibera - di parzialmente accogliere l’opposizione presentata dal giocatore Cazzoli Filippo (Solesinese); - di ridurre a quattro giornate la sanzione della squalifica a suo carico; - di restituire la tassa reclamo versata.
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