COMITATO REGIONALE VENETO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 43 DEL 21.12.2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale 8.1.3. OPPOSIZIONE U.S. ARZERGRANDE Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale Territoriale di cui al Comunicato n. 40 del 7/12/2011 – Squalifica per tre giornate giocatore Spinello Matteo – Campionato di 1^ Categoria
COMITATO REGIONALE VENETO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 43 DEL 21.12.2011
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
8.1.3. OPPOSIZIONE U.S. ARZERGRANDE
Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale Territoriale di cui al Comunicato n. 40 del 7/12/2011 –
Squalifica per tre giornate giocatore Spinello Matteo – Campionato di 1^ Categoria
La Società U.S. Arzergrande ha presentato opposizione avverso la delibera assunta dal Giudice Sportivo Regionale,
pubblicata nel Comunicato n. 40 del 7/12/2011, con la quale é stata adottata la squalifica per tre giornate a carico del
giocatore Spinello Matteo: “espulso per aver insultato l’arbitro, allontanandosi reiterava gli insulti accompagnati da frasi
blasfeme”.
La Commissione Disciplinare Territoriale
esaminato il ricorso presentato dalla Società Arzergrande;
vista la documentazione ufficiale in atti;
sentito per le vie brevi l’arbitro che ha confermato quanto descritto nel referto di gara;
considerata la dettagliata descrizione del comportamento contestato resa dall’arbitro;
valutata la sanzione applicata dal Giudice Sportivo di primo grado che appare congrua in relazione ai fatti acclarati;
considerato il principio che nel giudizio sportivo i rapporti arbitrali hanno valore di prova piena e privilegiata, ai sensi
dell’art. 35, comma 1.1. del C.G.S.
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale
delibera
- di respingere l’opposizione presentata dalla Società Arzergrande;
- di confermare la sanzione della squalifica per tre giornate a carico del giocatore Spinello Matteo;
- di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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