COMITATO REGIONALE VENETO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 43 DEL 21.12.2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale 8.1.3. OPPOSIZIONE U.S. ARZERGRANDE Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale Territoriale di cui al Comunicato n. 40 del 7/12/2011 – Squalifica per tre giornate giocatore Spinello Matteo – Campionato di 1^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 43 DEL 21.12.2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale 8.1.3. OPPOSIZIONE U.S. ARZERGRANDE Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale Territoriale di cui al Comunicato n. 40 del 7/12/2011 – Squalifica per tre giornate giocatore Spinello Matteo – Campionato di 1^ Categoria La Società U.S. Arzergrande ha presentato opposizione avverso la delibera assunta dal Giudice Sportivo Regionale, pubblicata nel Comunicato n. 40 del 7/12/2011, con la quale é stata adottata la squalifica per tre giornate a carico del giocatore Spinello Matteo: “espulso per aver insultato l’arbitro, allontanandosi reiterava gli insulti accompagnati da frasi blasfeme”. La Commissione Disciplinare Territoriale esaminato il ricorso presentato dalla Società Arzergrande; vista la documentazione ufficiale in atti; sentito per le vie brevi l’arbitro che ha confermato quanto descritto nel referto di gara; considerata la dettagliata descrizione del comportamento contestato resa dall’arbitro; valutata la sanzione applicata dal Giudice Sportivo di primo grado che appare congrua in relazione ai fatti acclarati; considerato il principio che nel giudizio sportivo i rapporti arbitrali hanno valore di prova piena e privilegiata, ai sensi dell’art. 35, comma 1.1. del C.G.S. P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale delibera - di respingere l’opposizione presentata dalla Società Arzergrande; - di confermare la sanzione della squalifica per tre giornate a carico del giocatore Spinello Matteo; - di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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