COMITATO REGIONALE VENETO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 43 DEL 21.12.2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale 8.1.5. OPPOSIZIONE A.C.D. VAZZOLESE Avverso delibere Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Treviso di cui al Comunicato n. 22 del 30/11/2011 – Applicazione artt. n. 17/1 C.G.S. e n. 53/2 NOIF gara Zero Branco – Vazzolese del 26/11/2011; applicazione di un punto di penalizzazione: ammenda di € 150,00 – Campionato Juniores Provinciale

COMITATO REGIONALE VENETO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 43 DEL 21.12.2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale 8.1.5. OPPOSIZIONE A.C.D. VAZZOLESE Avverso delibere Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Treviso di cui al Comunicato n. 22 del 30/11/2011 – Applicazione artt. n. 17/1 C.G.S. e n. 53/2 NOIF gara Zero Branco – Vazzolese del 26/11/2011; applicazione di un punto di penalizzazione: ammenda di € 150,00 – Campionato Juniores Provinciale La Società A.C.D. Vazzolese, ha presentato opposizione avverso le delibere assunte dal Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Treviso, pubblicate nel Comunicato n. 22 del 30/11/2011, con le quali sono state adottate le sanzioni indicate in oggetto per i seguenti motivi : “esaminati gli atti ufficiali, constatato che l'arbitro non ha potuto dare inizio alla gara nei termini d'attesa regolamentari, per la mancata presentazione della squadra in campo della Società ACD Vazzolese.” La Commissione Disciplinare Territoriale esaminato il ricorso presentato dalla Società Vazzolese; vista la documentazione ufficiale in atti; sentito il legale rappresentante della Società ricorrente; sentito personalmente l’arbitro; considerato che l’arbitro ha ribadito che la presentazione dei documenti dei calciatori della Società Vazzolese é avvenuta dopo la scadenza del tempo di attesa e, quindi, fuori del tempo massimo consentito, il che rende irrilevante che i calciatori stessi fossero o meno in tenuta di gioco; ritenuto pertanto che nel caso di specie non può trovare applicazione la Regola n. 3 del Regolamento di Gioco P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale delibera - di respingere il ricorso presentato dalla Società Vazzolese; - di confermare a carico dell’A.C.D. Vazzolese l’applicazione dell’ art. 17/1 (sanzione sportiva della perdita della gara oggi presa in esame, che va così omologata : Zero Branco – Vazzolese 3-0) e dell’art. 53/2 NOIF; - di confermare a carico della Società Vazzolese la penalizzazione di 1 punto nella classifica del Campionato Juniores Provinciale 2011/2012; - di confermare la sanzione della ammenda di € 150,00 a carico della Società Vazzolese; - di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it