COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 35 DEL 12.01.2012 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ SULMONA CALCIO 1921 AVVERSO LA INIBIZIONE AL DIRIGENTE DI ANTONIO DOMENICO FINO AL 31.01.12 ADOTTATA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA SULMONA CALCIO / CAPISTRELLO, DISPUTATA L’11.12.11 PER IL CAMPIONATO ECCELLENZA, GIRONE “A” (C.U. N°30 DEL 15.12.11 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO).
COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 35 DEL 12.01.2012
Delibera della Commissione Disciplinare
APPELLO DELLA SOCIETA’ SULMONA CALCIO 1921 AVVERSO LA INIBIZIONE AL DIRIGENTE DI ANTONIO DOMENICO FINO AL 31.01.12 ADOTTATA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA SULMONA CALCIO / CAPISTRELLO, DISPUTATA L’11.12.11 PER IL CAMPIONATO ECCELLENZA, GIRONE “A” (C.U. N°30 DEL 15.12.11 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO).
Con appello ritualmente proposto, la Società Sulmona Calcio 1921 ha impugnato e chiesto la riduzione della sanzione di cui in epigrafe inflitta dal G.S. al Dirigente Di Antonio Domenico per avere provocato ed offeso tesserati avversari, nonché offeso un assistente arbitrale.
Ha dedotto l’appellante l’eccessività della sanzione anche in considerazione dell’assenza di precedenti disciplinari a carico del proprio tesserato.
Osserva la Commissione Disciplinare che l’appello è parzialmente fondato e merita accoglimento.
La sanzione inflitta dal primo giudice può essere lievemente ridotta, non apparendo il fatto contestato di particolare gravità.
Per quanto precede la Commissione Disciplinare,
DELIBERA
di ridurre la sanzione inflitta fino al 10.1.12, disponendo accreditarsi la tassa ove addebitata.
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