COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 51 del 05/01/2012 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 6.1 RECLAMO DELLA SOCIETA’ COMPRENSORIO TANAGRO AVVERSO IL DELIBERATO DEL G.S. DI CUI AL C.U. N. 43 DEL 07/12/2011.

COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 51 del 05/01/2012 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 6.1 RECLAMO DELLA SOCIETA’ COMPRENSORIO TANAGRO AVVERSO IL DELIBERATO DEL G.S. DI CUI AL C.U. N. 43 DEL 07/12/2011. La COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE presso il C.R. BASILICATA, composta dagli Avv.ti Michele Messina - Presidente - Giuseppe Giordano e Paolo Giordano - Componenti - nella seduta del 07/01/2012 ha deliberato quanto segue. Letto il reclamo e gli atti ufficiali; Sentita la società reclamante che ne ha fatto richiesta; Considerato come il reclamo proposto dalla società Comprensorio Tanagro, sia stato inoltrato,oltre il termine previsto dall’art. 36 comma 2 CGS; Ritenuto come il predetto articolo preveda, quale termine perentorio, per l’inoltro dei reclami dinanzi alle competenti Commissioni Disciplinari territoriali, quello di giorni sette dalla pubblicazione del Comunicato Ufficiale; Considerato, pertanto, come il presente reclamo sia stato inoltrato, oltre i termini di cui all’art. 36 comma 2 CGS e come tale essendo inammissibile ogni ulteriore eccezione dalla Società reclamante sollevata debba dirsi assorbita; P.Q.M. • la Commissione, lo dichiara inammissibile; • dispone incamerarsi la tassa.
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