Pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 84 del 11.01.2012 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO n.40 della Società F.C.D. FRONTI avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 58 del 17.11.2011 (punizione sportiva della perdita della gara Fronti – Sant’Anna del 29/10/2011 con il punteggio di 0 – 3, ammenda di € 350,00).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 84 del 11.01.2012 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO n.40 della Società F.C.D. FRONTI avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 58 del 17.11.2011 (punizione sportiva della perdita della gara Fronti - Sant’Anna del 29/10/2011 con il punteggio di 0 - 3, ammenda di € 350,00). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali e il reclamo; sentita la società reclamante che ha insistito per l'accoglimento del reclamo con annullamento del provvedimento impugnato; sentito l’arbitro a chiarimenti; RILEVA la società reclamante FCD Fronti chiede la revoca della sanzione sportiva della perdita della gara con aggiudicazione della vittoria per 3 - 0, nonché la revoca della ammenda di € 350,00. Il reclamo contesta parzialmente il referto del direttore di gara, per la inesatta ascrizione di responsabilità a determinati calciatori e per l'imprecisa individuazione dell'appartenenza dei sostenitori che hanno fatto indebito ingresso sul terreno di gioco, allegando un filmato della gara. Argomenta che al momento dei disordini la società Fronti stava conducendo l'incontro ormai giunto al termine, per cui i suoi atleti e sostenitori non avevano motivo di provocare incidenti; che non era possibile che l'arbitro potesse individuare i responsabili, calciatori e sostenitori, in quanto al momento dei disordini lo stesso non era presente; che in ogni caso non si è verificata alcuna rissa furibonda, bensì separate aggressioni ai danni di giocatori del Fronti da parte di atleti, accompagnatori e sostenitori del Sant’Anna; che i tesserati della società Fronti si sono adoperati per difendersi dalle aggressioni e per sedare gli animi; che l'intento facinoroso dei tesserati del Sant’Anna è stato confermato dai danneggiamenti riscontrati negli spogliatoi, menzionati in referto; che l'ingresso in campo è avvenuto solo da parte dei sostenitori del Sant’Anna che hanno approfittato della apertura di un accesso per l'entrata della barella per soccorrere il calciatore infortunato; che nessuna responsabilità può essere, quindi, ascritta ai tesserati o alla società del Fronti né ai pochi tifosi di casa presenti. Sentito a chiarimenti, l'arbitro ha confermato il referto ribadendo “che gli atti di violenza inizialmente hanno riguardato i giocatori delle due squadre, subito dopo un incidente di gioco occorso ad un giocatore del Sant’Anna, e successivamente, a seguito dell’apertura di un cancello della tribuna per consentire l’uscita in barella del giocatore infortunato, alcuni sostenitori di entrambe le squadre che si trovavano sugli spalti, entravano in campo e davano luogo ad una rissa che coinvolgeva anche i giocatori della panchine”. “Non essendoci più le condizioni per riprendere la gara è stato costretto a decretarne la interruzione anticipata”. Ribadiva inoltre “che la responsabilità dei disordini è ascrivibile ad entrambe le società e ai loro sostenitori abusivamente entrati in campo per prendere parte agli atti violenti”. L'episodio, pertanto, deve ritenersi comprovato dai documenti ufficiali di gara che formano, ai sensi dell’art. 35 comma 1.1. C.G.S., fonte di prova privilegiata circa il comportamento tenuto dai tesserati durante lo svolgimento delle gare (art. 35.1.1. C.G.S.). In ogni caso, la ripresa filmata prodotta dalla reclamante non può essere utilizzata ai fini probatori, il cui presupposto per l’utilizzo, ai sensi dell’art. 35 comma 1.2. del C.G.S., risiede esclusivamente nella individuazione del soggetto ammonito o espulso, se errata. Va poi aggiunto che, secondo il costante indirizzo interpretativo della CAF “la rissa consiste in una generalizzata colluttazione che determina l’eccitazione degli animi litiganti, mossi tutti da spirito di aggredirsi, oltre che allo scopo di difendersi reciprocamente. Una volta accertata la verificazione di una rissa in campo è del tutto inutile stabilire quale abbia ad essa dato origine: infatti se l’interruzione anticipata della gara ha avuto causa, non già in un semplice diverbio tra i giocatori ma in una vera e propria rissa, la responsabilità di questa va individuata nel fatto di avervi partecipato, non già solo nell’averla provocata.” Pertanto, alla luce delle considerazioni sopra espresse, la sanzione inflitta da primo giudice ad entrambe le società, Fronti e Sant’Anna, con la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 - 3,e con l’ammenda, deve ritenersi congrua ed adeguata alla natura e alla entità dei fatti accertati. (cfr C.U. n.58 del 17.11.2011 del Comitato Regionale Calabria). P.Q.M. rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
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