COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 84 del 11.01.2012 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO n.54 della Società A.S.D. CAULONIA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 70 del 7.12.2011 (squalifica del campo di gioco per DUE giornate effettiva con l’obbligo della disputa della gara a “porte chiuse”, ammenda di € 300,00).
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 84 del 11.01.2012
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO n.54 della Società A.S.D. CAULONIA
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale
n. 70 del 7.12.2011 (squalifica del campo di gioco per DUE giornate effettiva con l’obbligo della disputa della gara a “porte
chiuse”, ammenda di € 300,00).
LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
letti gli atti ufficiali e il reclamo;
ritenuto che dalle argomentazioni esposte nel reclamo non emergono elementi idonei a confutare la ricostruzione offerta dagli atti
ufficiali di gara, che costituiscono prova privilegiata;
rilevato che, ai sensi dell'art.4 comma 3 CGS e 62 comma 2 delle NOIF, la società è responsabile dell'ordine e della sicurezza
prima, durante e dopo la gara e che risponde oggettivamente del comportamento dei propri sostenitori e delle persone comunque
addette a servizi della società;
considerato che la sanzione dell’ammenda di € 300,00 inflitta dal primo giudice è congrua ed adeguata alla gravità dei fatti; mentre
eccessiva appare la squalifica del campo irrogata;
P.Q.M.
riduce la squalifica del campo di giuoco a porte chiuse ad UNA giornata;
conferma nel resto e dispone accreditare la tassa reclamo sul conto della società.
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