COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 84 del 11.01.2012 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO n.56 della Società I NOVELLI 93 C/5 avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 73 del 15.12.2011 (ammenda di € 400,00 e DIFFIDA, squalifica del calciatore capitano PIRILLO Antonio fino al 14 DICEMBRE 2012).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 84 del 11.01.2012 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO n.56 della Società I NOVELLI 93 C/5 avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 73 del 15.12.2011 (ammenda di € 400,00 e DIFFIDA, squalifica del calciatore capitano PIRILLO Antonio fino al 14 DICEMBRE 2012). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali e il reclamo; RILEVA con delibera pubblicata sul C.U.n.73 del 15.12.2011 il Giudice Ssportivo Territoriale infliggeva a Pirillo Antonio, Capitano della Società I Novelli 93 C/5 Cariati, la sanzione della squalifica fino al 14 dicembre 2012, in luogo dell’autore materiale di un atto di violenza nei confronti dell’arbitro, che non veniva identificato; con la medesima delibera il Giudice Sportivo Territoriale infliggeva al Sig.Lepere Giuseppe, dirigente accompagnatore della società, la sanzione dell’inibizione fino al 14 dicembre 2013, in luogo dell’autore materiale di un atto di violenza nei confronti dell’arbitro, che non veniva identificato; con reclamo avverso il provvedimento la Società I Novelli Cariati, nel produrre impugnazione, indicava quale autore dell’atto di violenza il Signor Lepere Giuseppe, dirigente accompagnatore della Società. Deve, quindi, essere revocata la sanzione a carico di Pirillo Antonio, essendo stato identificato l’autore dell’atto violento nei confronti del direttore di gara. Non merita accoglimento il ricorso quanto al capo relativo all’irrogazione dell’ammenda di € 400,00 e diffida a carico della società. P.Q.M. revoca le sanzioni inflitte dal primo giudice al calciatore PIRILLO Antonio e al dirigente LEPERE Giuseppe e comminate in luogo dell’autore materiale di un atto di violenza nei confronti dell’arbitro, che non veniva identificato; infligge la sanzione dell’inibizione a carico di LEPERE Giuseppe, responsabile dell’atto di violenza contro l’arbitro, fino al 14 DICEMBRE 2013; rigetta nel resto e dispone accreditare la tassa reclamo sul conto della società.
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