COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 84 del 11.01.2012 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO n.57 della Società A.S.D.C. LA BUSSOLA FUSCALDO 1976 avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale n.12 del 1.12.2011 (inibizione del dirigente TROTTA Giancarlo fino al 30 APRILE 2012, squalifica dell’allenatore COLONESE Antonio fino al 28 FEBBRAIO 2012, ammonizione del calciatore MARTINI Francesco).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 84 del 11.01.2012 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO n.57 della Società A.S.D.C. LA BUSSOLA FUSCALDO 1976 avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale n.12 del 1.12.2011 (inibizione del dirigente TROTTA Giancarlo fino al 30 APRILE 2012, squalifica dell’allenatore COLONESE Antonio fino al 28 FEBBRAIO 2012, ammonizione del calciatore MARTINI Francesco). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali e il reclamo; sentita la società reclamante che ha insistito nei motivi di ricorso, chiedendo l'annullamento o in subordine la riduzione delle sanzioni inflitte ai tesserati; RILEVA dal rapporto arbitrale risulta che, al termine della gara, i calciatori della società La Bussola circondavano il direttore di gara, impedendogli di abbandonare il terreno di gioco per quasi quindici minuti; che il dirigente Trotta Giancarlo, anziché aiutare l'arbitro a raggiungere gli spogliatoi, lo offendeva ripetutamente e lo minacciava; che l'allenatore Colonose Antonio minacciava l'arbitro e, dopo che lo stesso riusciva a rientrare negli spogliatoi, lo attendeva ancora nel parcheggio per proferire nei suoi confronti frasi offensive. La reclamante contesta la veridicità di tale ricostruzione, in quanto il tutto si sarebbe ridotto limitato a semplici proteste e richieste di chiarimenti da parte dei calciatori, prive di contenuto minatorio; nega che alcun tesserato abbia impedito all'arbitro di rientrare negli spogliatoi, tanto che il dirigente Trotta si adoperava a far rientrare i propri calciatori ed accompagnava personalmente l'arbitro, il quale infatti non richiedeva l'intervento delle forze dell'ordine presenti; e al momento di andare via, fuori dall'impianto sportivo, l'arbitro salutava civilmente dirigenti e giocatori. Dalle argomentazioni svolte nel reclamo non emergono però elementi tali da poter confutare il referto arbitrale, che costituisce prova privilegiata. Riguardo alle sanzioni inflitte, tuttavia, si ritiene che le stesse sono eccessive rispetto alla natura, alla entità, ed alle modalità dei fatti ascritti ai due tesserati, e possono essere ridotte. Non trova accoglimento la doglianza relativa ad una presunta irregolarità per la mancata annotazione in distinta delle ammonizione, in quanto la copia della lista di gara che l’arbitro riconsegna al dirigente della squadre al termine della gara, trattandosi di documento non ufficiale, non può essere citata come prova nel caso in cui diverga sui nomi degli espulsi e degli ammoniti con il referto ufficiale di gara, che costituisce prova privilegiata. P.Q.M. in parziale accoglimento del reclamo, riduce l’inibizione a svolgere ogni attività del dirigente TROTTA Giancarlo fino al 29 FEBBRAIO 2012 e la squalifica dell'allenatore COLONOSE Antonio fino al 31GENNAIO 2012; rigetta per il resto; dispone accreditare la tassa reclamo sul conto della società.
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