COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 84 del 11.01.2012 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO n58 della Società A.S.D. YOUNG BOYS CASSANO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Rossano cui al Comunicato Ufficiale n.16 del 7.12.2011 (squalifica dell’assistente arbitrale di parte GALIZIA Damiano Enzo fino al 6 FEBBRAIO 2012,inibizione del dirigente GAETANI Antonio fino al 6 FEBBRAIO 2012, ammenda di € 300,00)
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 84 del 11.01.2012
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO n58 della Società A.S.D. YOUNG BOYS CASSANO
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Rossano cui al Comunicato
Ufficiale n.16 del 7.12.2011 (squalifica dell’assistente arbitrale di parte GALIZIA Damiano Enzo fino al 6 FEBBRAIO
2012,inibizione del dirigente GAETANI Antonio fino al 6 FEBBRAIO 2012, ammenda di € 300,00)
LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
letti gli atti ufficiali e il reclamo;
ritenuto che le argomentazioni svolte nel ricorso dalla società ricorrente non forniscono elementi tali da modificare la ricostruzione
dei fatti del referto e del supplemento di gara che, come noto, hanno fede privilegiata, secondo la previsione dell'art. 35 C.G.S.;
ritenuto che, in ogni caso, ai sensi degli art. 62 comma 2 delle NOIF e dell'art.4 comma 3 CGS, la società è responsabile e risponde
oggettivamente dell'operato dei propri sostenitori, sia sul proprio campo che su quello delle società ospitanti;
rilevato, pertanto, che il ricorso in epigrafe si appalesa manifestamente infondato e che le sanzioni irrogate sono congrue ed
adeguate alla natura ed alla entità dei fatti accertati;
P.Q.M.
rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
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