COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 84 del 11.01.2012 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO n.59 del Sig. SPANO’ Alessandro( Società JOIN ALL T.-Vecchie Aquile) avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Catanzaro cui al Comunicato Ufficiale n10A del 22.12.2011 (squalifica per TRE gare).
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 84 del 11.01.2012
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO n.59 del Sig. SPANO’ Alessandro( Società JOIN ALL T.-Vecchie Aquile)
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Catanzaro cui al Comunicato
Ufficiale n10A del 22.12.2011 (squalifica per TRE gare).
LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
letti gli atti ufficiali e il reclamo;
ritenuto che dal rapporto arbitrale emerge che il comportamento del reclamante nei confronti del direttore di gara non può
considerarsi offensivo ma solamente minaccioso;
P.Q.M.
in accoglimento del reclamo riduce la squalifica a DUE giornate di gara e dispone restituirsi la tassa.
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