COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 85 del 12.01.2012 Delibera del Giudice Sportivo Gara del 8/ 1/2012 SPORTING TERRANOVA – APRIGLIANO CALCIO

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 85 del 12.01.2012 Delibera del Giudice Sportivo Gara del 8/ 1/2012 SPORTING TERRANOVA - APRIGLIANO CALCIO Il Giudice Sportivo Territoriale, letti gli atti ufficiali della gara dai quali risulta: - che durante il primo tempo di gioco l’arbitro era costretto ad interrompere la gara poiché le azioni offensive della società Aprigliano Calcio venivano ripetutamente disturbate da un fischio proveniente dalla tribuna posta dietro le panchine; - che nonostante il comportamento fattivo del capitano della società Sporting Terranova le interruzioni si verificavano anche durante il secondo tempo; - che la gara veniva sospesa al 10º minuto del II° tempo per il perdurare del fischio simile a quello dell'arbitro proveniente da dietro la rete di recinzione a ridosso delle panchine; rilevato che la delineata situazione di fatto non riveste certamente gli estremi – sempre necessari – di carattere oggettivo per la sospensione o per la continuazione pro-forma della gara. E’ pacifico, infatti, per consolidata giurisprudenza della CAF, che il suddetto potere discrezionale dell’arbitro deve prescindere dalle sue personali impressioni e supposizioni e va esercitato in presenza di situazioni di obiettiva gravità, tali da mettere in pericolo l’incolumità dei partecipanti alla gara o da non consentirne la direzione in piena indipendenza ed autonomia. Situazione questa che non si ravvisa certamente nel caso di specie, caratterizzato dall’uso di un fischietto da parte di un sostenitore (situato dietro la recinzione vicino le panchine) utilizzato per disturbare la direzione arbitrale, l’intervento delle Forze dell’Ordine presenti, se richiesto, avrebbe certamente potuto far cessare il comportamento tenuto dal predetto sostenitore; ritenuto, pertanto, che l’arbitro ha fatto cattivo uso del potere discrezionale; delibera 1) infliggere alla società SPORTING TERRAVOVA l'ammenda di € 500,00; 2) trasmettere gli atti al Comitato Regionale in sede per quanto di competenza in ordine alla ripetizione della gara Sporting Terranova – Aprigliano Calcio.
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