COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul Comunicato Ufficiale N° 55 del 05.01.2012 Delibera del Giudice Sportivo 6.1.1. CAMPIONATO DI PROMOZIONE GARE DEL 18/12/2011 GARA DEL 18/12/2011 LAVARIAN MORTEAN – S.QUIRINO

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul Comunicato Ufficiale N° 55 del 05.01.2012 Delibera del Giudice Sportivo 6.1.1. CAMPIONATO DI PROMOZIONE GARE DEL 18/12/2011 GARA DEL 18/12/2011 LAVARIAN MORTEAN – S.QUIRINO Il Dirigente Accompagnatore Ufficiale dell’A.S.D. Lavarian Mortean, in data 18.12.2011, prima dell’inizio della gara Lavarian Mortean-S.Quirino, valevole per il campionato di 1^ Categoria, Girone “A”, consegnava all’arbitro della gara stessa una nota su carta intestata della propria Società, da lui sottoscritta, indirizzata all’arbitro medesimo, al Giudice Sportivo e, per conoscenza, alla Società S.Quirino. In tale nota, veniva fatto presente che al predetto Dirigente era stata manifestata dall’arbitro dell’incontro l’intenzione di negare ad un calciatore dell’A.S.D. Lavarian Mortean la possibilità di indossare occhiali protettivi, motivo per il quale a quest’ultimo veniva precluso di prender parte alla gara.Nella stessa nota l’A.S.D. Lavarian Mortean si riservava di inoltrare reclamo al Giudice Sportivorelativamente alla regolarità dell’incontro. Sul C.U. n. 53 del 22.12.2011 (pag. 9) veniva pubblicata la decisione del Giudice Sportivo Territorialeche, preso atto della volontà di ricorrere, esternata dall’A.S.D. Lavarian Mortean, soprassedevatemporaneamente da ogni decisione in merito alla gara suindicata in attesa che la predetta Societàproponesse il reclamo.A seguito della nota del 18.12.2011, nessun reclamo veniva però inoltrato, secondo le modalità stabiliteed in ottemperanza ai termini previsti dal Codice di Giustizia Sportiva, dall’A.S.D. Lavarian Mortean alGiudice Sportivo Territoriale in merito a quanto lamentato nella citata nota, né dagli atti ufficiali siriscontravano elementi per i quali poteva essere instaurato procedimento d’ufficio, ai sensi dell’art. 29,punto 4, lett. a) C.G.S.P.Q.M. Il Giudice Sportivo Territoriale dichiara la regolarità della gara Lavarian Mortean-S.Quirino (1^ Categoria,Girone “A”, del 18.12.2011) ed omologa il risultato di 1-3 conseguito dalle squadre sul campo.
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