COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 36 del 12/01/2012 Delibera del Giudice Sportivo Reclamo VAL PRINO 2010 Gara Calcio a 5: TOIRANO – VAL PRINO 2010 terminata con il risultato di 3 -3.

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 36 del 12/01/2012 Delibera del Giudice Sportivo Reclamo VAL PRINO 2010 Gara Calcio a 5: TOIRANO - VAL PRINO 2010 terminata con il risultato di 3 -3. Il Giudice Sportivo Premesso che in relazione alla gara a margine, terminata con il risultato di 3 a 3, la società ASD VAL PRINO 2010 presentava a Questo Giudice Sportivo rituale reclamo nei termini regolamentari in ordine all'inserimento in distinta di gara, da parte della società ASD TOIRANO, del giocatore SCIROCCO Stefano, squalificato per 3 giornate come da C.U. nr. 31 del 7.12.2011, chiedendo la punizione sportiva della perdita della gara a carico della reclamata; Preso atto che in relazione alla medesima gara la società reclamata ha ritualmente presentato le proprie controdeduzioni, chiedendo il rigetto del reclamo, sostenendo la propria buona fede, sostanzialmente per i due seguenti motivi: 1) per essere stata tratta in inganno dall'errore nel C.U. nr. 31 del 7.12.2011, il quale riportava una squalifica per tre gare nei confronti del calciatore SCIOROCCO Stefano, erroneamente trascritta a seguito di espulsione dal campo, ma in realtà riferita ad un'espulsione avvenuta al termine della gara, come poi correttamente riportato nel successivo comunicato nr. 33 del 15.12.2011; 2) per non aver schierato in campo, nemmeno per un secondo, il giocatore SCIROCCO Stefano seppure indicato in distinta, ritenendo cosi l'errore del tutto ininfluente ai fini del risultato finale; Considerato che: in ordine al primo motivo non possono essere accolte le argomentazioni della società reclamata in quanto l'errore in merito all'espulsione in campo o fuori dal campo non può certamente giustificare l'inadempienza di aver indicato in distinta un giocatore comunque squalificato; anzi, vi è da dire che in relazione ad un precedente reclamo presentato dalla società DOLCEDO CALCIO contro la stessa VAL PRINO 2010, questo Giudice Sportivo aveva accolto le argomentazioni della VAL PRINO 2010, proprio perché il medesimo giocatore era stato espulso al termine della gara e non nel corso della gara, per cui la squalifica decorreva dal giorno successivo alla pubblicazione del C.U. nr. 31 del 7.12.2011; diversamente in caso di espulsione nel corso della gara, l'esecuzione della squalifica de quo sarebbe stata soggetta all'automatismo delle espulsioni decretate nel corso della gara con conseguente soccombenza in sede di reclamo; nemmeno in ordine al secondo motivo delle controdeduzioni possono essere accolte le argomentazioni difensive della reclamata in quanto per espressa previsione dell'art. 17, comma 5, ultimo capoverso, C.G.S., la posizione irregolare dei calciatori di riserva, in violazione delle disposizioni contenute nelle NOIF, determina l'applicazione della sanzione della perdita della gara ove gli stessi calciatori risultino inseriti nella distinta presentata all'arbitro per le gare dell'attività di calcio a cinque (a differenza di quanto stabilito per le gare di calcio a 11, ove per la perdita della gara si prevede l'effettivo impiego). Ritenuto che, dall'esame degli atti, la squalifica per tre giornate del calciatore SCIROCCO Stefano, doveva comunque decorrere dall'8.12.11, giorno successivo alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale del 7.12.2011, e che il medesimo è stato in ogni caso inserito in distinta in posizione irregolare P.Q.M accoglie il reclamo e decreta la sconfitta della società TOIRANO con il risultato di 0-6 in favore della società VAL PRINO e l'ammonizione nei confronti del Dirigente Accompagnatore DE SANTIS Andrea. Ordina restituirsi la tassa di reclamo.
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