COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°21 del 01 Dicembre 2011 Delibera della Commissione Disciplinare G.S. SPRINT ITTIRI (Campionato di 2^ Categoria) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U.19 del 17.11.2011. Gara San Domenico Caniga / Sprint Ittiri del 13.11.2011.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2011/2012 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°21 del 01 Dicembre 2011 Delibera della Commissione Disciplinare G.S. SPRINT ITTIRI (Campionato di 2^ Categoria) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U.19 del 17.11.2011. Gara San Domenico Caniga / Sprint Ittiri del 13.11.2011. Con reclamo tempestivamente depositato la Società Sprint Ittiri ricorre avverso il provvedimento disciplinare del Giudice Sportivo con il quale il calciatore Paolo Usai è stato squalificato per tre gare perché, espulso per doppia ammonizione, alla notifica del provvedimento ingiuriava l’arbitro e teneva una condotta minacciosa. La reclamante, nei motivi dell’impugnazione, ritiene la squalifica ingiusta, siccome sproporzionata, giacchè il calciatore non avrebbe proferito all’indirizzo del direttore di gara né ingiurie, né minacce. La Commissione, letti gli atti ed esaminato il referto di gara, delibera quanto segue. La ricorrente, nel contestare gli addebiti, non introduce alcun elemento probante dal quale possano desumersi circostante e/o fatti necessari per screditare quanto asserito dall’arbitro nel proprio referto, di talchè il provvedimento sanzionatorio va confermato. E’ infatti principio consolidato che il referto dell’arbitro fa fede fino a prova contraria, nel caso di specie del tutto assente. La mancanza di motivazione determina o meglio fa rasentare l’inammissibilità del reclamo; il provvedimento impugnato è del tutto adeguato alle condotte poste in essere dal calciatore nei confronti dell’arbitro, specificamente e dettagliatamente dallo stesso descritte nel referto di gara. Per tutti questi motivi la Commissione DELIBERA la conferma del provvedimento impugnato e dispone l’addebito della tassa.
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