COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°22 del 09 Dicembre 2011 Delibera della Commissione Disciplinare POL. LULESE (Campionato di 1^ Categoria) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 20 del 24.11.2011. Gara Lulese / Fanum Orosei del 20.11.2011.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2011/2012 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°22 del 09 Dicembre 2011 Delibera della Commissione Disciplinare POL. LULESE (Campionato di 1^ Categoria) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 20 del 24.11.2011. Gara Lulese / Fanum Orosei del 20.11.2011. La Società Lulese ha proposto rituale reclamo avverso la delibera con la quale il Giudice Sportivo, in relazione alla gara di cui in epigrafe, ha inflitto la squalifica per cinque gare al calciatore Calia Marcello “per avere più volte spinto l’arbitro con gli avambracci, costringendolo ad arretrare”. La Società reclamante ha richiesto un’adeguata riduzione della sanzione comminata, affermando che il Calia si sarebbe limitato ad appoggiare le mani sul petto del direttore di gara senza alcun intento violento, dopo essersi frapposto tra arbitro e giocatori che protestavano animosamente contro alcune sue decisioni. La Commissione, letto il referto arbitrale, rilevato che lo stesso direttore di gara non riferisce atti propriamente rivolti ad usare violenza nei suoi confronti e dichiara soltanto che il Calia pronunciava frasi ingiuriose a lui rivolte mentre lo spingeva facendolo indietreggiare, ritiene che il reclamo debba essere accolto, riducendo adeguatamente la sanzione inflitta. La Commissione valuta pertanto equa la squalifica del calciatore per tre giornate. Per questi motivi, la Commissione DELIBERA di ridurre la squalifica del calciatore Calia Marcello da cinque a tre giornate. Dispone il non addebito della tassa.
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