COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°22 del 09 Dicembre 2011 Delibera della Commissione Disciplinare A.S.D. ILBONO (Campionato di 2^ Categoria) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 21 del 1° dicembre 2011. Gara Ulassai / Ilbono del 27.11.2011.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2011/2012 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°22 del 09 Dicembre 2011 Delibera della Commissione Disciplinare A.S.D. ILBONO (Campionato di 2^ Categoria) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 21 del 1° dicembre 2011. Gara Ulassai / Ilbono del 27.11.2011. Con reclamo tempestivamente depositato la società Ilbono ricorre avverso il provvedimento del Giudice Sportivo con il quale: il calciatore Elio Migali è stato squalificato per quattro gare perché espulso per doppia ammonizione, alla notifica del provvedimento disciplinare proferiva frasi ingiuriose nei confronti del direttore di gara ritardando di tre minuti l’uscita dal terreno di gioco e minacciando l’arbitro; mentre il calciatore Pitero Coda è stato squalificato per tre gare perché espulso per doppia ammonizione, alla notifica del provvedimento disciplinare proferiva frasi ingiuriose nei confronti del direttore di gara. La ricorrente neo motivi del ricorso chiede la riduzione delle squalifiche impugnate perché di ingiurie non ne sono state pronunciate. La Commissione, letti gli atti ed esaminati i motivi dell’impugnazione delibera quanto segue. Dalla disamina delle carte procedimentali non emergono elementi che possano neppure far dubitare su quanto riportato dall’arbitro nel proprio referto, che come noto fa fede fino a prova contraria. La condotta posta in essere dai calciatori è del tutto irriguardosa e meritevole per questo di censura; tuttavia, in concreto l’assenza di minacce e di episodi di violenza determina il fatto che le sanzioni più adeguate e proporzionate ai comportamenti posti in essere dai calciatori siano quelle di tre giornate di squalifica per il Migali e due giornate per il Coda. La Commissione, pertanto, in riforma del provvedimento impugnato DELIBERA la riduzione delle squalifiche del Migali a tre giornate e del Coda a due giornate. Dispone il non addebito della tassa.
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