COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°23 del 15 Dicembre 2011 Delibera della Commissione Disciplinare POL. FRASSATI (Campionato Allievi Delegazione provinciale di Sassari) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 15 del 30.11.2011. Gara Sporting Olimpia / Frassati del 27.11.2011.
COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2011/2012 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N°23 del 15 Dicembre 2011
Delibera della Commissione Disciplinare
POL. FRASSATI (Campionato Allievi Delegazione provinciale di Sassari)
Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 15 del 30.11.2011.
Gara Sporting Olimpia / Frassati del 27.11.2011.
La società Frassati ha proposto reclamo avverso i seguenti provvedimenti sanzionatori:
1) inibizione a svolgere ogni attività fino al 27.12.2011 al dirigente Rassu Pier Luigi (Frassati), perché esortava l’arbitro a seguire i consigli del dirigente Farina Gavino (Frassati), di far partecipare alla gara anche i calciatori in posizione irregolare, promettendo il suo personale intervento presso il Presidente della sezione A.I.A., suo grande amico, con il quale festeggiava gli incontri con bisboccia finale;
2) inibizione a svolgere ogni attività fino al 29.02.2012 al dirigente Farina Gavino (Frassati), perché, informato dall’arbitro che tre dei suoi calciatori inseriti nella distinta non potevano partecipare alla gara perché non identificabili a causa della mancanza dei documenti necessari, insistentemente aggrediva verbalmente lo stesso arbitro, dichiarando, tra l’altro, con tono provocatorio che, se ai tre calciatori non fosse stata concessa la partecipazione, l’intera squadra sarebbe andata via e gli eventuali guai sarebbero stati solo per l’arbitro, al quale minacciava calci al fondo schiena e la radiazione dalla Federazione A.I.A., stante le sue conoscenze.
Allontanato, continuava a proferire insulti pesanti e gravi minacce di violenza fisica anche mentre lasciava il recinto di gioco, reiterando il tutto dall’esterno del campo.
La reclamante contesta l’entità delle sanzioni adottate, ritenendole sproporzionate in rapporto alla reale portata degli episodi, nei quali ha riconosciuto, ravvisabile un comportamento dei dirigenti non propriamente irreprensibile, che non avrebbe comunque dovuto determinare provvedimenti tanto severi.
Domanda, pertanto, una adeguata riduzione delle sanzioni.
La Commissione, con riferimento all’inibizione inflitta al dirigente Rassu Pier Luigi, rileva l’inammissibilità del reclamo, ai sensi dell’art. 45 n° 3 lett.b), non potendo essere impugnata l’inibizione che non supera un mese.
Con riferimento all’inibizione inflitta al dirigente Farina Gavino, la Commissione ritiene che la portata degli addebiti, consistiti sostanzialmente in ingiurie e minacce nei confronti dell’arbitro, pur reiterate, ma non accompagnate da ulteriori manifestazioni di intemperanza, giustifichi una adeguata riduzione della sanzione.
Per tali motivi, la Commissione, in parziale accoglimento del reclamo DELIBERA:
1) di dichiarare inammissibile il reclamo in ordine alla inibizione inflitta a carico del dirigente Rassu Pier Luigi, ai sensi dell’art.45 n° let,b) del C.G.S.;
2) di ridurre l’inibizione inflitta al dirigente Farina Gavino fino al 27.12.2011.
Dispone il non addebito della tassa.
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