COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°23 del 15 Dicembre 2011 Delibera della Commissione Disciplinare A.S.D. NUOVA TERRALBA (Campionato Allievi Delegazione provinciale di Oristano) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 12 del 24.11.2011. Gara Nuova Terralba / Don Bosco del 20.11.2011.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2011/2012 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°23 del 15 Dicembre 2011 Delibera della Commissione Disciplinare A.S.D. NUOVA TERRALBA (Campionato Allievi Delegazione provinciale di Oristano) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 12 del 24.11.2011. Gara Nuova Terralba / Don Bosco del 20.11.2011. La Società Nuova Terralba ha proposto reclamo avverso la delibera con la quale il Giudice Sportivo, in relazione alla gara di cui in epigrafe, ha inflitto alla stessa la sanzione della perdita della gara col punteggio di 0 a 3, nonché la squalifica per una giornata del calciatore Loi Alessandro e l’inibizione fino al 05.12.2011 del dirigente accompagnatore Soru Roberto. La decisione del Giudice Sportivo è motivata sull’assunto che alla gara avrebbe partecipato il calciatore della Nuova Terralba, Loi Alessandro, nonostante che lo stesso fosse squalificato. La Società reclamante chiede l’annullamento dei provvedimenti disciplinari rilevando che il nominativo del Loi, nonostante fosse stato inizialmente inserito per errore nella distinta, veniva poi depennato sotto la supervisione dell’arbitro. Il Presidente della società Nuova Terralba, nel corso dell’audizione avanti la Commissione, ha confermato il contenuto del reclamo, precisando che il Loi durante la partita si accomodava in tribuna. Il direttore di gara, sentito anch’egli dalla Commissione, ha confermato la veridicità di quanto affermato dalla Società reclamante. La Commissione rileva innanzitutto l’inammissibilità del reclamo, ai sensi dell’art.45 comma 3° lett.a) e b) del C.G.S., in relazione all’inibizione del dirigente Soru, in quanto di durata non superiore a un mese, e del calciatore Loi Alessandro, in quanto non superiore a due giornate. Per quanto attiene invece alla sanzione della perdita della gara, la Commissione ritiene di dover accogliere il reclamo, ripristinando il risultato conseguito sul campo di 9 a 0 a favore della società Nuova Terralba; infatti l’art.17 comma 5° del C.G.S. statuisce che “la posizione irregolare dei calciatori di riserva, in violazione delle disposizioni contenute nelle NOIF, determina l’applicazione della sanzione della perdita della gara nel solo caso in cui gli stessi vengano effettivamente utilizzati nella gara”. Tale principio, valido per i calciatori che, pur presenti in panchina, non entrino in campo durante la gara, a maggior ragione non può non valere per i giocatori che, pur inizialmente inseriti in distinta, non si accomodino neanche in panchina, rimanendo in tribuna. La Commissione, per questi motivi DICHIARA inammissibile il reclamo in relazione all’inibizione del dirigente Soru e del calciatore Loi. Annulla la sanzione della perdita della gara con il risultato di 0 a 3 a carico della società Nuova Terralba, ripristinando il risultato di 9 a 0 a favore della suddetta Società. Dispone il non addebito della tassa
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